Qualsiasi dipendente che si assenta da lavoro per malattia, è tenuto a fornire il certificato medico. Non basta un’autocertificazione del proprio stato di salute. Serve il certificato medico con diagnosi della malattia. Questa regola generale vale per tutti i dipendenti, a prescindere dalle singole previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. A ben vedere da qualche tempo non è più il lavoratore a doversi attivare per l’invio del certificato medico ad Inps e datore di lavoro, ma il medico che ha riconosciuto i giorni di malattia.

Attenzione però: restano alcuni obblighi a carico del dipendente e chi non li rispetta rischia di non vedersi pagata la malattia, oltre a sanzioni.

Stai male e non puoi andare a lavoro? Ecco cosa devi fare

La sveglia ha suonato ma questa mattina non ti senti proprio in condizione di andare a lavoro. Che cosa devi fare? Prima di tutto sei tenuto ad avvisare il datore di lavoro della tua assenza. Provvederai inoltre a contattare il medico di base per richiedere il certificato che comprovi la tua malattia e l’impossibilità di andare a lavoro. La diagnosi si accompagna alla prognosi, in sostanza all’indicazione di quanti giorni di malattia spettano.

Il certificato medico va spedito all’Inps e al datore di lavoro. Questo step è fondamentale per l’attivazione dei diritti e dei doveri del lavoratore in malattia. Mi riferisco agli obblighi di reperibilità durante le fasce orarie in cui può bussare a casa il medico Inps per l’esecuzione della visita fiscale.

Hai dimenticato di inviare il certificato medico?

Se ti accorgi tu che il certificato non è stato avvisato, contatta subito il posto di lavoro per spiegare le motivazioni del ritardo. Ricordati che un capo piuttosto intransigente, per il mancato invio del certificato medico, potrebbe avviare un provvedimento disciplinare per assenze non giustificate.

Se questo accade, hai 5 giorni di tempo per fornire le tue giustificazioni scritte, sperando che vengano accolte.

Proprio pochi giorni fa, la sentenza della Cassazione 11-09-2020, n. 18956 ha confermato la legittimità dell’assenza ingiustificata per il lavoratore che non invia il certificato medico. Gli ermellini hanno convenuto “con il principio di diritto cui si richiama la Corte territoriale per il quale devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibili ad uno stato di malattia”.

Assenza ingiustificata se il medico di base non inoltra il certificato medico

Perché nasce l’equivoco interpretativo (chiarito con la sentenza poc’anzi menzionata)? Perché, come abbiamo ricordato in apertura, non è più il lavoratore a dover inviare direttamente il certificato al proprio datore di lavoro. Lo ha ben chiarito l’Inps. Spetta infatti al medico compilare il certificato telematico ma è onere del lavoratore in malattia controllare i dati online.

Certificato medico telematico: che cosa prevede l’Inps

Con il certificato telematico non cambia, infatti, la responsabilità del lavoratore riguardo il dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l’INPS vorranno effettuare. Se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile, verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell’indennità di malattia. Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione. Il lavoratore potrà, inoltre, fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell’attestato di malattia, come previsto nella circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica. La circolare riconosce espressamente al lavoratore la possibilità di richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia o, in alternativa, l’invio dei documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L’obbligo di invio del certificato alla casella PEC del lavoratore che ne fa richiesta da parte del medico è stato successivamente previsto dall’articolo 7, comma 1 bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il lavoratore può, infine, visualizzare il proprio certificato e/o attestato di malattia attraverso i servizi messi a disposizione dall’INPS con le previste modalità. In caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico estensore entro 24 ore dal suo rilascio”.