Il lavoratore non può rientrare al lavoro prima della data di fine prognosi prevista dal certificato di malattia, senza prima rettificare la data stessa.

Il lavoratore che rientra al lavoro prima della fine del certificato rischia  una sanzione amministrativa in caso si assenza ingiustificata alla visita fiscale. A comunicarlo è l’Inps con la Circolare numero 79 del 2017. Spesso capita, infatti, che il lavoratore, in accordo con il proprio principale, rientra al lavoro prima della fine della prognosi indicata sul certificato di malattia: il comportamento, secondo l’Inps, è scorretto, anche se diffuso, perchè va a creare all’istituto delle difficoltà per il disallineamento della durata effettiva della malattia e la prognosi riportata sul certificato.

Il caso di mancato aggiornamento della prognosi può portare l’Inps a credere che l’evento di malattia sia ancora in corso continuando ad erogare, quindi, l’indennità di malattia che andrà recuperata nella quota non dovuta di prestazione.

L’Inps con la circolare in oggetto comunica, inoltre, che in caso di assenza a visita fiscale a causa di mancata o tardiva comunicazione della ripresa lavorativa anticipata, saranno applicate le sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata alla visita fiscale nella misura stabilita dalla legge. Per essere considerata tempestiva, spiega l’Inps, la rettifica del certificato di malattia deve essere presentata non prima del termine della prognosi contenuta nel certificato, ma prima della ripresa anticipata del lavoro.Tale rettifica va richiesta allo stesso medico che ha redatto il primo certificato medico che riportava una prognosi più lunga.

Il dipendente potrà, quindi, essere riammesso al lavoro soltanto in presenza di un certificato che rettifica la prognosi originaria.