Per cortesia Sig.ra Patrizia,
le ho scritto anche parecchio tempo fa, ma non ho avuto riscontro.
Ho anni 61, sono un ferroviere appartenente a rete ferroviaria Italiana s.p.a.
La Commissione di invalidità  dell’Ausl 23 Imola e l’INPS mi hanno attribuito l’ 80 % di invalidita’ per varie patologie e per una sindrome rara che si chiama ARNOLD-CHIARI che causa Emicranie quotidiane dolorose.
Il mio datore di lavoro quando mi ammalo, legata alla mia disabilita’, mi inserisce le malattie nel Comporto e mi decurta lo stipendio al 80 %, perché  il CCNL dei ferrovieri non prevede differenze per gli invalidi.

Naturalmente  io non sono stato assunto come Invalido, perché  la malattia si e’ presentata solamente da 10 anni circa.
Le ferrovie dice che se ne frega della normativa Europea sulla disabilita’ e della Legge di ratifica italiana e della legge 1 marzo 2006 n.67 , le ferrovie, mi ha ribadito il Dirigente di Bologna capo del personale, applica solo il CCNL dei ferrovieri, perciò mi inserisce le malattie come ordinarie.
Lei mi può consigliare un ricorso legale alla magistratura?
Ma possono abbassarmi lo stipendio?
Grazie. 

Malattia invalidi e periodo di comporto

Probabilmente ha fatto un pò di confusione. Il periodo di comporto è il periodo durante il quale il lavoratore dipendente, anche fruendo della malattia, conserva il posto di lavoro. Se supera il limite di giorni di malattia stabilito dal periodo di comporto, invece, può essere licenziato.

Per i lavoratori disabili i giorni di malattia derivanti dalla propria disabilità non vanno conteggiati nel periodo di comporto (valido soltanto ai fini del conteggio del superamento del limite per il licenziamento).

Non si tratta, quindi, di una modalità diversa del pagamento dell’indennità di malattia che viene retribuita allo stesso modo sia ai lavoratori con invalidità che ai lavoratori che non hanno invalidità riconosciuta.

Il suo datore di lavoro, quindi, non inserisce la sua malattia legata all’invalidità nel periodo di comporto, ma le retribuisce la malattia così come previsto da qualsiasi contratto di lavoro.

Non si tratta di un “abbassamento dello stipendio” ma del fatto che l’indennità di malattia è riconosciuta a tutti, invalidi e non, all’80%.

Per quel che riguarda, invece, il periodo di comporto, serve soltanto a stabilire un limite massimo di assenze per malattia che si possono effettuare nel corso dell’anno conservando il posto di lavoro. Lei come lavoratore invalido ha il diritto di non vedersi conteggiare in tale limite le assenze per malattia legate alla sua patologia invalidante. Non può fare, quindi, nessun ricorso alla magistratura poiché il suo datore di lavoro non le sta facendo alcun torto.

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