Egr. Signora patrizia sono un collaboratore scolastico con 80 x 100 invalido civile ho fatto richiesta dei due mesi di contributi figurativi, l’INPS mi ha detto che I miei contributi sono contributivi non posso avere i due mesi x ogni anno lavorativo. Io ho iniziato a lavorare nella scuola nel 2001. Se è possibile nella sua risposta mandandomi anche gli articoli di legge. 

La maggiorazione contributiva invalidi, e mi dispiace sottolineare l’ennesimo errore dei dipendenti INPS al riguardo, non è concessa in base alla collocazione dei contributi poichè la misura in questione, essendo in vigore dal 1 gennaio 2002, è stata emanata quando il calcolo contributivo riguardava, ormai, la gran parte dei nuovi lavoratori.

Non incide, infatti, se il sistema di calcolo è contributivo o retributivo (e qui voglio sottolineare l’errore grossolano dell’INPS che ha consultato) poichè tale maggiorazione non è valida alla misura della pensione (ovvero al calcolo dell’assegno pensionistico) ma solo al diritto e, quindi, è un aiuto per i lavoratori invalidi per raggiungere prima i requisiti contributivi per accedere alla pensione.

A stabile quanto sopra scritto è la legge 388/2000, art. 80, comma 3 che recita testualmente: “A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

 

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