Chi evade il fisco può essere intercettato dalla Guardia di Finanza. A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione che legittima l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e di qualsiasi genere allo scopo di contrastare l’evasione fiscale.

Si intensifica quindi la lotta alle società che evadono e tentano di frodare il fisco in Italia. In particolare – spiegano i giudici della Suprema Corte nella sentenza numero 32185 del 10 dicembre 2019 – se nell’ambito di un’indagine penale per la quale sono state autorizzate le intercettazioni emergono elementi riconducibili all’evasione fiscale, questi possono essere utilizzati contro le società che evadono.

Intercettazioni per spiare chi evade il fisco

Non si tratta quindi di intercettazioni ad hoc autorizzate per “spiare” i potenziali evasori, ma di strumenti di indagine autorizzati dal giudice nell’ambito di indagini penali, ma che possono far emergere anche elementi collegati a reati di frode ed evasione fiscale. In tal senso si potrà dar corso a ulteriori o diverse indagini in materia tributaria da parte della Guardia di Finanza. Più specificatamente – spiegano gli Ermellini nella loro decisione – “un atto legittimamente assunto in sede penale, nella specie, sommarie informazioni testimoniali della Guardia di finanza e intercettazioni telefoniche, e trasmesso all’amministrazione tributaria entra a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall’art. 63 del dpr. n. 633 del 1972”.

Precisazioni della Corte di Cassazione

Fino a poco tempo fa si pensava, infatti, che il contenuto delle intercettazioni reperite durante un’indagine penale, non potessero essere usate per altri scopi di indagine e spesso i soggetti coinvolti, che fossero società o singoli imprenditori, non potevano essere incriminati sulla scorta di tale materiale probatorio. Ma oggi, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza asserendo che la norma di cui sopra “non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., perché le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell’atto sono autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., perché, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l’atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale”.

L’autonomia del processo penale e tributario

Pertanto, fatta salva l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, gli elementi raccolti in fase d’indagine del primo mediante intercettazioni possono essere utilizzati per dare avvio al secondo. Chi è coinvolto in indagini di natura penale, quindi, se froda o evade il fisco, potrà essere citato in giudizio anche di fronte al giudice tributario. “In materia tributaria – concludono i giudici di Cassazione –  gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento”. Il Grande Fratello fiscale è quindi servito poiché la guerra che il governo giallo-rosso ha dichiarato agli evasori è ormai diventata totale.