Nello scorso 730/2020 ho omesso di indicare un reddito da pensione. Si tratta di una pensione canadese, ho lavorato in Canada per alcuni anni. La pensione percepita ammonta a circa 700 euro mensili. Posso presentare un 730 integrativo? Si configura un’infedeltà dichiarativa?

La tassazione per la pensione estera nel 730

La tassazione delle pensioni estere corrisposte a una persona residente in Italia segue le convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente in vigore tra i due Stati considerati.  Le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

In merito alla convenzione tra tra Italia e Canada, consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze nella pagina dedicata alle “Convenzioni per evitare le doppie imposizioni”, è previsto che:

  • sia le pensioni pubbliche che quelle private,
  • sono tassate solo nel paese di residenza (articolo 18), quando il loro ammontare non supera l’importo più elevato tra 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro.

Al superamento di questo limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.

L’omessa indicazione della pensione estera nel 730: la risposta al lettore

L’omessa indicazione di un reddito nel 730 può essere sanata solo con la presentazione di un modello redditi integrativo. Integrazione che può essere effettuata entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

Nello specifico, il modello Redditi a correzione del 730/2020 infedele può essere effettuata:

  • entro il 10 dicembre 2020, termini di presentazione del modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020 (termine oramai spirato);
  • il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, difatti tale termine coincide con il 30 novembre 2021;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

 

Circa l’infedeltà dichiarativa, se si presenta una “correttiva nei termini” la stessa non si configura e sono dovuti solo la sanzione e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta.

Sanzione da versare in ravvedimento, ex art.13 del D.Lgs 472/1997, da calcolarsi rispetto al termine del 30 giugno, c.d tax day.  Nel suo caso, il termine per presentare l’integrativa nei termini è oramai spirato. Sono trascorsi anche i 90 giorni rispetto al termine ordinario del 30 novembre (10 dicembre per il 2020). Da qui, trascorsi 90 giorni dal citato termine ordinario, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°42/e 2016, l’omessa indicazione della pensione estera, configura un’infedeltà dichiarativa.

Per sanare l’infedeltà dichiarativa dovrà:

  1. presentare il modello Redditi integrativo riportando anche la pensione estera;
  2. versare la sanzione del 90% della maggiore imposta dovuta, per infedeltà dichiarativa ex art.1 comma 2 del D.lgs 471/1997 nonché
  3. i relativi interessi.

Se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, si applica la sanzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, afferente le violazioni relative al contenuto della dichiarazione.

 

Le sanzione possono essere oggetto di ravvedimento.