I redditi da locazione brevi percepiti per il tramite di intermediari quali agenzie immobiliari o portali telematici, devono essere oggetto di certificazione unica. L’obbligo di certificazione unica grava in capo a tali soggetti che hanno corrisposto questo tipo di redditi.

Da quest’anno, è necessario fornire i dati catastali dell’immobile locato nei punti da 14 a 18 nella sezione “certificazione redditi-locazioni brevi”. Con riferimento alla Certificazione Unica 2022, l’indicazione di tali dati è facoltativa.

La certificazione unica 2022

I contratti di locazione breve possono essere conclusi direttamente da colui che detiene l’immobile, proprietario, comodatario o sublocatore oppure tramite l’intervento di un intermediario immobiliare.

Anche on line.

Difatti, al comma 5 dell’articolo 4 del D.L. 50/2017, il legislatore dispone che:

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

Da qui, in base alle indicazioni di cui alla circolare n° 24/E 2017, gli intermediari che applicano la ritenuta del 21 hanno l’obbligo di compilazione della certificazione unica e del 770.

La certificazione unica per le locazioni brevi

In base a quanto detto finora, la corresponsione di redditi da locazione breve deve essere riportata nella certificazione unica.

Nello specifico, nella sezione Certificazione redditi – Locazioni brevi.

Nelle istruzioni di compilazione, è specificato che:

Per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa, pertanto a fronte di un reddito percepito scaturisce per il sostituto l’obbligo del versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica.

Attenzione, però, l’obbligo di compilazione della certificazione unica sorge partendo dalla distinzione tra reddito fondiario e reddito diverso.

Dunque,:

  • andrà compilata la certificazione unica 2022, periodo d’imposta 2021 solo se se il soggetto che percepisce il canone nel 2021 è il proprietario dell’immobile o il titolare di altro diritto reale ed esclusivamente se la locazione ha avuto luogo nel 2021 e, quindi, risulta indicato 2021 nel punto 4 “Anno” della CU (reddito fondiario, principio di competenza)
  • se se il soggetto che percepisce il corrispettivo è il sublocatore o il comodatario (nella CU è barrata la casella “Locatore non proprietario”), il reddito deve essere indicato se effettivamente percepito nell’anno oggetto di dichiarazione, indipendentemente se poi la locazione è avvenuta nell’anno successivo (reddito diverso-principio di cassa).

Da quest’anno, c’è un’importante novità.

Infatti,  è necessario fornire i dati catastali dell’immobile locato nei punti da 14 a 18 della sezione locazioni brevi.

Con riferimento alla  Certificazione Unica 2022, l’indicazione di tali dati è facoltativa.