Buongiorno,  

ho ricevuto la liquidazione del TFR dopo la cessazione del rapporto di lavoro, lo scorso giugno. La domanda che mi pongo è: devo dichiarare quanto ricevuto nella prossima dichiarazione dei redditi? Vi ringrazio

Gianni

Il Tfr, trattamento di fine rapporto, è uno di quei redditi che si esclude dalla tassazione Irpef poiché assoggettato ad una tassazione separata e non a quella ordinaria così come tutte le altre somme percepite una tantum che non sono assoggettata alla tassazione ordinaria progressiva dell’Irpef.

Gli importi, quindi, percepiti come liquidazione per la cessazione del rapporto di lavoro, non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (sia essa effettuata con modello 730 che con modello Redditi) poiché la tassazione separata viene applicata alla fonte dal datore di lavoro e comunicato all’Agenzia delle Entrate con la Certificazione Unica.

TRF: come è indicata la tassazione?

Il datore di lavoro applica direttamente nel cedolino la ritenuta Irpef sul TFR con le regole stabilite dalla normativa vigente. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a riliquidare tali redditi chiedendo all’ente di riscossione di inviare una cartella esattoriale al beneficiario con l’importo da pagare. Prima, però, di ricevere la cartella esattoriale il contribuente riceverà dall’Agenzia delle Entrate una raccomandata contenente i calcoli del conguaglio.

Si specifica, però, che la tassazione separata del TFR non viene applicata al dipendente che ha chiesto al datore di lavoro l’erogazione del TFR in busta paga: in quel caso, infatti, la quota di TFR maturato ed erogato in busta paga è soggetta alla stessa tassazione dello stipendio, ovvero quella ordinaria e progressiva e non a quella separata.

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