Può accadere che l’Inps eroghi somme per sbaglio. In questi casi di indebito di norma richiede al beneficiario la restituzione, anche se quest’ultimo era in buona fede. Non tutti sanno però che se la prestazione è la pensione, le regole sono diverse. Lo ha affermato la Cassazione. Facciamo chiarezza su questo punto importante che riguarda i ricorsi di molti pensionati ai quali vengono chiesti rimborsi Inps.

Restituzione somme Inps addebitate per sbaglio: regole generali e sentenza sulle pensioni

Il riferimento legislativo che legittima la restituzione si trova all’articolo 2033 del Codice civile.

L’eccezione non riguarda solo le pensioni ma, più in generale, tutte le prestazioni previdenziali o assistenziali (dunque anche indennità di accompagnamento). Per queste, infatti, è prevista l’irripetibilità delle somme anche quando sono state accreditate per sbaglio. L’unica condizione è che non vi sia dolo da parte dell’interessato a favore del quale è stato fatto il pagamento.

La sentenza che tutela i pensionati dagli errori Inps è la n. 28771 del 9 novembre 2018: i giudici hanno così inteso tutelare la buona fede del cittadino che incolpevolmente ha fatto affidamento sulla correttezza dei calcoli INPS. Il dispositivo tiene anche conto del fatto che spesso gli importi di queste prestazioni pensionistiche servono a soddisfare i bisogni primari e che, quindi, pretenderne la restituzione sarebbe eccessivamente penalizzante.

Per quanto riguarda nello specifico le prestazioni previdenziali, a conferma del diritto appena visto, si richiama anche l’articolo 52 della Legge n. 88/1989 e l’articolo 13 della Legge n. 412/1991 secondo cui qualora siano state riscosse mensilità pensionistiche non dovute, non trova spazio il  recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.
In altre parole, l’indebito pensionistico è irripetibile quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • le somme indebite sono state erogate a seguito di formale provvedimento definitivo comunicato all’interessato;
  • il pensionato non ha volutamente omesso di comunicare fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non fossero già noti all’ente erogatore.

Le prestazioni assistenziali invece non rientrano espressamente nel campo di applicazione della Legge n.

88/1989 appena vista. Il riferimento legislativo però si trova nelle seguenti normative:

  • articolo 3 ter del Decreto legge n. 850/1976 (convertito in legge n. 29/77) che riconosce agli organi competenti per la concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili la facoltà, in ogni tempo, di accertamento della sussistenza dei requisiti di riconoscimento e di godimento dei benefici, disponendo in caso contrario la revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
  • articolo 3, co. 9 del Decreto legge n. 173/1988 (convertito in L. 291/1988) che richiama il decreto del Ministro del Tesoro con cui sono fissati i parametri e le modalità per la verifica della permanenza nel titolare del possesso dei requisiti richiesti per usufruire della pensione, assegno o indennità. Inoltre si dispone la revoca in caso di insussistenza dei suddetti requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme già corrisposte.