Nell’ambito delle sospensione del versamento delle imposte prevista dal decreto Cura Italia (Decreto – Legge n. 18 del 2020), quello riguardate l’imposta sugli intrattenimenti che era in scadenza il 16 marzo è prorogato al 30 aprile solo per alcuni comuni delle regioni del nord mentre per il resto del paese resta ferma la proroga al 20 marzo scorso. Lo si apprende dalla Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta dell’imposta dovuta dai possessori di apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincite in denaro la quale varia in base al numero di apparecchi installati.

Nel dettaglio l’ISI è dovuta per:

  • apparecchi e congegni elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica (art. 110, comma 7, lett. a, TULPS);
  • apparecchi e congegni senza premi (art. 110, comma 7, lett. c, TULPS);
  • apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi da quelli di cui all’art. 110, comma 7, lett a), TULPS (biliardi, biliardini, flipper, ecc.).

Obbligato al versamento non è l’attività presso cui è installato l’apparecchio da intrattenimento (quindi, bar, sala giochi, ecc.) bensì colui che esercita l’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, posseduti a qualsiasi titolo, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie.

Il pagamento va eseguito entro il 16 marzo dell’anno cui il pagamento si riferisce, ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione dell’apparecchio. Quindi, il 16 marzo 2020 rappresentava la scadenza per il versamento dell’ISI dovuta con riferimento agli apparecchi che non sono stati disinstallati entro il 31 dicembre 2019 ed a quelli nuovi installati entro il 29 febbraio 2020. Per gli apparecchi installati, invece, a partire dal 01 marzo 2020, l’imposta deve essere versata entro il 16 del mese successivo all’installazione, con determinazione in dodicesimi. Il versamento è effettuato con Modello F24 accise (codice tributo 5123).

La proroga al 30 aprile

La scadenza del 16 marzo 2020 è stata però prorogata al 20 marzo 2020 e ciò in applicazione dell’art. 60 del decreto Cura Italia il quale ha previsto la proroga generalizzata alla suddetta data dei versamenti in scadenza al 16 marzo.

I successivi art. 61 e 62 dello stesso decreto hanno poi disposto ulteriori differimenti per alcune tipologie di versamento, tra le quali non è ricompreso quello dell’ISI. Conseguentemente, ha affermato l’Agenzia delle Entrate, a detta imposta si applica il solo rinvio al 20 marzo 2020. Restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del  24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi, entro il 30 aprile 2020.

Ne consegue che per tali soggetti entro il 30 aprile si dovrà pagare l’ISI che era in scadenza il 16 marzo scorso e gli stessi soggetti dovranno (salvo proroghe), entro il 16 aprile, pagare l’ISI con riferimento agli apparecchi nuovi installati entro il 31 marzo scorso.