Il superbonus 110% spetta sui c.d. interventi “trainanti” e “trainati” e con riferimento a spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021. Sono interventi trainanti:

  • l’isolamento termico delle superfici opache (c.d. cappotto termico) verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Sono invece trainati, nel senso che rientrano nel superbonus 110% solo se realizzati congiuntamente ad uno o più dei “trainanti”, i seguenti ulteriori interventi:

  • interventi di efficientamento energetico (ad esempio sostituzione infissi);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Limiti di spesa per il cappotto termico nel superbonus 110%

La normativa di riferimento (art. 119 del decreto Rilancio), stabilisce comunque dei limiti di spesa su cui applicare il beneficio e riepilogati anche nella recente Risoluzione n.

60/E del 2020. Con particolare riguardo agli interventi di isolamento termico i limiti fissati sono i seguenti:

  • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari (quindi ad esempio per un edificio composto da 7 unità, il limite di spesa diventa 280.000 euro);
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (quindi ad esempio per un edificio composto da 10 unità, il limite di spesa diventa 300.000 euro).

Superbonus 110%: i limiti di spesa per l’impianto di climatizzazione e interventi antisismici

Per quanto, invece, riguarda la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, il limite di spesa è:

  • euro 20.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
  • euro 15.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Infine per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari il limite è di 30.000 euro e per gli interventi antisismici è di 96.000 euro per ciascun immobile.

I limiti di spesa per gli interventi trainati

Come si evince dalla richiamata Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 2020, negli interventi trainati possono farsi rientrare i seguenti con i relativi limiti di spesa:

  • sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Anche per questo intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Qui il limite di spesa è di 3.000 euro annuali ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Con riferimento alle infrastrutture di ricarica, è altresì precisato che il limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente (quindi un contribuente che installa due infrastrutture per una spesa complessiva di 4.000 euro avrà come limite di spesa, su cui godere del superbonus, sempre 3.000 euro).

Potrebbero anche interessarti: