Il D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, post iter di conversione in legge, interviene sui limiti di utilizzo di denaro contante. E’ confermato che dal 1° gennaio 2022, la soglia scenderà a 1.000 euro. Tuttavia, la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante viene esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

Per tali operazioni, è ripristinato il limite di 3.000 euro.

I limiti all’utilizzo del contante

E’ vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a:

  • 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
  • 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Dunque, dal 1° gennaio 2022, sarà possibile utilizzare denaro contante per pagare beni o servizi fino a 999,99 euro.

Per gli acquisti di Natale poco cambia. Infatti varrà ancora il limite di 1999,99 euro.

Il Legislatore, ex art. 63 del D.Lgs 231/2007, regola anche le sanzioni in caso di utilizzo di contante oltre le suddette soglie.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale e’ fissato a 2.000 euro.  Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, è di 1.000 euro.

Cosa cambia nel D.L. fiscale

Il D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, post inter di conversione in legge, interviene sui limiti di utilizzo di denaro contante.

In particolare, il decreto esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, paria a 3.000 euro.

Per meglio intenderci, per negoziazione a pronti si intende:

una transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente.

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165).

La Legge di conversione del D.L. fiscale potrebbe essere pubblicata in Gazzetta ufficiale già in questa settimana.