Limite contanti di nuovo a 1.999,99 euro. A prevederlo è un emendamento approvato in fase di conversione in legge del D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe.

L’emendamento è stato discusso e approvato in commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera su iniziativa  di Fratelli d’Italia, Lega, Misto-Noi con L’italia e Forza Italia, con il parere contrario del Governo.

Il nuovo limite all’utilizzo del contante

In base all’attuale formulazione di cui all’art. 49 del D.Lgs 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a:

  • 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
  • 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Difatti, dal 1° gennaio 2022, è possibile utilizzare denaro contante per pagare beni o servizi fino a 999,99 euro.

Nella giornata di ieri, con un emendamento approvato in fase di conversione in legge del D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe, il limite di cui all’art.49 è stato nuovamente innalzato a 2.000 euro. L’emendamento è stato discusso e approvato in commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera su iniziativa  di Fratelli d’Italia, Lega, Misto-Noi con L’italia e Forza Italia, con il parere contrario del Governo.

Dunque, sarà nuovamente possibile per tutto il 2022, effettuare pagamenti in contanti per acquistare beni e servizi, fino ad un importo di 1.999,99 euro.

Da qui, a fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge, è possibile pagare parte in contanti e parte tramite strumento tracciato.  Purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 2.000 euro. Soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Si vedano a tal fine le FAQ del Ministero dell’economia e delle Finanze.

Inoltre, nei rapporti commerciali è bene tenere a mente quanto segue:

  • ai fini del rispetto della normativa sui limiti all’utilizzo del del contante, rileva il valore complessivo dell’operazione;
  • ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante.

Da qui, “frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge”.

Cambiano anche le sanzioni?

In merito alle sanzioni, dovrebbero essere confermate quelle da ultimo modificate dall’art.18 del D.L. 124/2019.

Nello specifico, le sanzioni sono quelle di cui all’art.63 del D.Lgs 231/2007, comma 1 e 1-ter.

Dunque:

  • alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro;
  • per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile e’ fissato a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile  e’ fissato a 1.000 euro.

Si tratta di capire ora se la conferma del limite di utilizzo di contanti a 1.999.99, comporterà anche una rettifica sul tale ultima sanzione.

Non rimane che attendere la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta ufficiale.