Reddito di cittadinanza e dimissioni volontarie: si perde il diritto di percepire il beneficio economico? Se si decide di interrompere un rapporto di lavoro, è possibile beneficiare del sostegno economico per un anno? Cosa dice la normativa a tale proposito? Rispondiamo ad un quesito posto da una ragazza:

“Buonasera, avrei bisogno di alcune informazioni. Le spiego: sono stata assunta con contratto di tirocinio il primo novembre 2021 in un negozio di forniture per stampanti ma dopo 11 giorni sono andata presso il centro per l’impiego per recedere dato che era un ambiente poco serio per vari motivi e infatti nel questionario che mi hanno sottoposto ho dato le motivazioni e perché nel frattempo ero stata contattata per un altro lavoro in cui sono stata regolarmente assunta il 28 novembre a tempo indeterminato.

A metà febbraio purtroppo mi hanno licenziata per motivi loro ed io ho presentato domanda per il reddito di cittadinanza che ad oggi mi è stata respinta con motivazione licenziamento volontario. So che vengono tenuti presenti i 12 mesi antecedenti ma io ho lasciato per quello che ritenevo fosse un lavoro duraturo. Volevo sapere se in questo caso posso rientrare ugualmente nel diritto al rdc”.

Reddito di Cittadinanza e Dimissioni volontarie: si ha diritto a beneficiare dell’assegno?

Chi decide di interrompere un rapporto di lavoro non può beneficiare del Reddito di Cittadinanza per un anno.

A stabilirlo è l’articolo 2 del DL numero 4 del 2019 che ha ristretto il divieto di accesso all’assegno solo al componente del nucleo familiare disoccupato in seguito alle dimissioni volontarie, ma non all’intero nucleo familiare.

In passato, la normativa escludeva tutto il nucleo familiare dal beneficio economico anche se un solo componente presentava al datore di lavoro le dimissioni volontarie. Ad esempio, in una famiglia composta da 4 persone, se uno dei componenti aveva scelto di lasciare il lavoro nessuno dei 4 poteva ricevere il Reddito di Cittadinanza.

Con la conversione in legge del DL numero 4 del 2019, la normativa ha subito una modifica. Il dettato normativo prevede:

“Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”.

Pertanto, solo il componente che dato le dimissioni volontarie è escluso dal Reddito di Cittadinanza. Mentre gli altri componenti del nucleo familiare possono percepire l’assegno, anche se in misura ridotta.

Ciò trova la giusta motivazione in quanto il valore della scala di equivalenza è fondamentale per calcolare il valore dell’assegno RdC.

“La legge di conversione limita l’esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza”.

Reddito di Cittadinanza e Dimissioni Volontarie per giusta causa: spetta il diritto?

Nel caso in cui il lavoratore presenti dimissioni per giusta causa, tale opzione non comporterà la decadenza dal diritto al Reddito di Cittadinanza.

Si ricorda che sono considerate cause di dimissioni per giusta causa:

  • dimissioni entro il compimento del primo anno del proprio figlio;
  • mancato pagamento dello stipendio per più di 3 mensilità, mobbing, molestie sul lavoro, stalking;
  • richiesta di trasferimento ad altra sede della stessa azienda più distante dalla residenza o raggiungibile con almeno 80 minuti usando i trasporti pubblici.