La Corte di Cassazione con una recente sentenza, la numero 18418 del 20 settembre 2016, conferma che il licenziamento resta solo l’ultima ipotesi  qualora il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente non sia più esistente.

In caso, quindi, di comportamenti scontrosi e maleducati del dipendente, secondo la Suprema Corte, il licenziamento è un provvedimento troppo severo e deve essere sostituito da una sanzione disciplinare.

Se l’operato del lavoratore può essere corretto e modificato, non si può procedere al licenziamento.

Il brutto carattere di un dipendente, quindi, non può portare al suo licenziamento per cause disciplinari (a meno che il suo brutto carattere non sia definibile con incompatibilità ambientale, ovvero quella che vada a pregiudicare l’andamento del reparto).

La maleducazione, quindi, è considerata meno grave rispetto all’incompatibilità ambientale (alla quale se non si riesce a porre rimedio si dovrà provvedere con il licenziamento) poichè non giustifica nè il licenziamento nè il trasferimento del dipendente. Il licenziamento, infatti, in questo caso sarebbe nullo e porterebbe alla reintegra del dipendente sul posto di lavoro.

Solo se la maleducazione sfocia nel disprezzo, nell’ingiuria e nella diffamazione altrui, in quel caso, allora il dipendente, causa danni che il suo comportamento comporta all’azienda, può essere licenziato.