Licenziamento per chi usa droga negli orari di lavoro, è legittimo? A chiarire se il licenziamento in questi casi è il Corte di Appello di Genova che accoglie il ricorso delle Poste e dichiarava legittimo il licenziamento, rigettando la domanda della lavoratrice.

Licenziamento: il caso

Le Poste licenziano una lavoratrice sorpresa a drogarsi negli orari di lavoro. La Corte Territoriale ricostruiva l’accaduto dalle molte segnalazioni degli abitanti della zona. I quali da giorni vedevano un motoveicolo delle Poste sostare in un cortile privato per lunghi periodi.

All’intervento della polizia postale, la dipendente veniva trovata in stato confusionale e fuori dalla sua zona di lavoro. Il veicolo veniva sequestrato secondo l’art. 213 comma sexies codice della strada, poiché la lavoratrice risultava positiva agli esami tossicologici.

Licenziamento: la lavoratrice chiede di fruire di un periodo di permesso

La lavoratrice a sua difesa, dice di trovarsi in uno stato grave di depressione, dato dal rapporto difficile con il suo compagno, che la induceva a drogarsi. Quella mattina si trovava in uno stato di astinenza ed era dovuta andare a casa del suo compagno. Ed è per questo che chiedeva di fruire dei commi 2 e 7 dell’art. 44 dei CCNL, che consente ai dipendenti di fruire di un periodo di permesso. Questo permesso gli sarebbe servito per seguire programmi terapeutico e di riabilitazione. Il Tribunale aveva considerato il licenziamento illegittimo, in quanto le Poste prima di provvedere al licenziamento, erano obbligate a concedere il permesso e poi a valutare l’esito della riabilitazione.

Licenziamento: la Corte lo giudica legittimo per mancanza del rapporto fiduciario

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9759/16 stabiliva legittimo il licenziamento, in quanto lo stesso non era stato effettuato per lo stato di tossicodipendenza della lavoratrice,  ma per comportamenti che erano considerati gravi e inaccettabili:

  • l’abbandono del posto di lavoro, l’utilizzo dei mezzo aziendale per fini privati, l’uso di sostanze stupefacenti nell’orario di lavoro.

Tutti questi comportamenti sono contrari ai doveri nei confronti del datore di lavoro che avevano recato pregiudizio alla regolarità del servizio ed alla sicurezza dei terzi e della stessa lavoratrice ( ad es. guida sotto l’effetto della droga).

I fatti evidenziati ledono il rapporto fiduciario tra le parti, quindi non potevano valere le norme dell’art. 44 del CCNL. Tale articolo legittima la richiesta di aspettativa per trattamento riabilitativo, ma non quando ci sono violazioni degli adempimenti contrattuali a capo alla lavoratrice. Inoltre l’atteggiamento e le inadempienze delle lavoratrici non erano casuali, secondo i vicini erano reiterate nel tempo. Per la Corte di Cassazione il licenziamento è legittimo.