Quando il licenziamento del dipendente per scarso rendimento è legittimo? I presupposti per questo tipo di licenziamento sono particolarmente rigidi e la conclusione del rapporto di lavoro non può dipendere esclusivamente da violazioni disciplinari del lavoratore.

A chiarirlo è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 3855 del 14 febbraio 2017.

 Licenziamento per scarso rendimento: cosa è?

Il licenziamento per scarso rendimento, dipendendo da un comportamento di colpa del lavoratore, viene fatto rientrare nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Se però il licenziamento dipende dalla perdita di interesse dell’azienda per il ruolo svolto dal dipendente rientra nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Se tale licenziamento dipende dalla condotta del lavoratore esso deve trovare fondamento in una grave colpa del dipendente come aver messo scarso impegno nella mansione che svolge. Prima di passare al licenziamento, però, l’azienda  deve chiedere al dipendente di provare a migliorare il proprio rendimento tramite una lettera di contestazione. In questo caso, però, non va valutato solo il rendimento del lavoratore, ma anche ponderate la complessità della prestazione richiesta al dipendente e l’organizzazione dell’azienda stessa.

In caso di ripetute violazioni disciplinari, invece, il licenziamento per scarso rendimento non può essere utilizzato: il comportamento colpevole del dipendente deve incidere sulla produzione dell’azienda per poter portare al licenziamento per scarso rendimento. Se l’azienda riesce a dimostrare che le prestazioni del lavoro del dipendente hanno inciso notevolmente sulla produzione allora il licenziamento è imputabile. Il ritardo nel prendere servizio, il mancato rispetto degli orari, inottemperanza delle disposizioni aziendali non bastano a giustificare lo scarso rendimento di un dipendente.

Se il licenziamento dipende da una perdita di interesse dell’azienda?

Se lo scarso rendimento cui si imputa il licenziamento non dipendono dal lavoratore (ad esempio per causa di reiterata malattia o inidoneità del lavoratore a svolgere i compiti affidatigli per mancanza di preparazione) si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: all’azienda non interessa il ruolo ricoperto da quel lavoratore poichè non soddisfa le reali esigenze.