La legge si sta aprendo pian piano al licenziamento legittimo del dipendente per scarso rendimento, ovvero il dipendente che produce meno rispetto ai suo colleghi. I lavoratori fannulloni, secondo la Corte di Cassazione, possono essere licenziati dal datore di lavoro ma non sempre: ci si deve preoccupare di tenere conto anche delle specifiche capacità fisiche del lavoratore in questione.

Questo significa che non si può procedere al licenziamento per scarso rendimento di un dipendente con ridotta capacità lavorativa a causa di handicap o disabilità.

La sproporzione di produzione rispetto ai colleghi, in questo caso, non è una motivazione che può bastare. Questo è quanto ha specificato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17526 del 17 luglio 2017. Secondo i giudici, infatti, l’azienda che assume un lavoratore disabile o con delle minorazioni fisiche è a conoscenza dei suoi limiti e non può adibirlo a mansioni incompatibili con le sue capacità lavorative ridotte.

Il licenziamento per scarso rendimento, secondo i giudici, può dipendere soltanto dalla malafede del dipendente, ovvero dalla sua volontà di non lavorare al ritmo degli altri e di perdere tempo per pigrizia o dalla sua colpa grave (mettiamo il caso di un lavoratore che tira tardi la sera e la mattina è stanco e non produttivo).

Non si può, quindi, licenziare per scarso rendimento confrontando un lavoratore disabile o con minorazioni fisiche con i colleghi che non presentano tali minorazioni. In questo caso il licenziamento risulterebbe illegittimo.