Licenziare un proprio dipendente per assenza ingiustificata di 3 giorni dal posto di lavoro appare, agli occhi della Corte di Cassazione una conseguenza eccessiva.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il licenziamento di un dipendente che si è assentato dal proprio posto di lavoro senza fornire una giustificazione idonea e senza effettuare comunicazione alcuna all’azienda, per 3 giorni è una conseguenza eccessiva. Tale comportamento per i giudici non può condurre, pur essendo una condotta inopportuna, al licenziamento.

Il caso riguarda il licenziamento di un dipendente di un’azienda operante nel settore delle arti grafiche.

L’uomo, assente ingiustificato dal lavoro per 3 giorni di fila è stato licenziato. L’azienda afferma che il dipendente non ha comunicato la propria assenza all’azienda ma nonostante questo i giudici trovano la scelta del licenziamento eccessiva. La condotta del dipendente, secondo il Tribunale e la Corte di Appello, è contemplata dal contratto collettivo come “infrazione disciplinare” e può essere punita con una sanzione conservativa ma non con il licenziamento.

Secondo i giudici, tra l’altro, non è rilevante che l’assenza ingiustificata sia accompagnata o meno dalla mancata comunicazione da parte del dipendente, in ogni caso il licenziamento si configura come un abuso da parte dell’azienda.

La decisione della Cassazione

Davanti alla decisione del Tribunale e della Corte di Appello, l’azienda decide di ricorre in Cassazione i cui giudici con la sentenza 13787 del 6 luglio,  richiamano come strumento per la definitiva chiarezza della vicenda il contratto collettivo. Proprio per questo motivo il licenziamento è visto come una punizione eccessiva. La condotta del lavoratore, ovviamente, è meritevole di una punizione, applicabile, però, per altre vie. La Corte di Cassazione sottolinea che nel contratto nazionale è previsto il licenziamento in caso di assenza ingiustificata ma solo se questa sia superiore a 5 giorni consecutivi. Per assenze inferiori ai 5 giorni sono previste sanzioni meno dure che possono essere ricondotte ad un richiamo, una multa o una sospensione.