Con l’entrata in vigore del decreto che ha introdotto i contratti a tutele crescenti le tutele offerte in caso di licenziamenti illegittimi sono cambiate. La normativa, però, si applica soltanto ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 mentre per tutti gli altri lavoratori resta invariato il regime previgente. Vediamo, quindi, il quadro offerto dalla normativa in caso di licenziamento illegittimo in aziende con più di 15 dipendenti e in quelle che ne hanno meno, in caso di licenziamento per motivi economici e per licenziamenti dovuti a motivi disciplinari.

  Licenziamento giusta Causa e giustificato motivo oggettivo: Aziende fino a 15 dipendenti Per il licenziamento illegittimo in aziende con meno di 15 dipendenti, se il lavoratore è stato assunto prima del 7 marzo 2015 il datore di lavoro può scegliere tra la riassunzione o il risarcimento che varia da 2,5 a 6 mensilità di retribuzione ma che può arrivare fino a 10 mensilità nel caso di dipendente con più di 10 anni di anzianità e fino a 14 mensilità per dipendenti con più di 20 anni di anzianità.   Per il licenziamenti illegittimo in aziende con meno di 15 dipendenti, in caso di lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015 al lavoratore spetta soltanto un’indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità in misura non inferiore a 2 e non superiore a 6 mensilità.     Licenziamento giusta Causa e giustificato motivo oggettivo: Aziende sopra i 15 dipendenti Per assunzioni avvenute prima del 7 marzo 2015, se il fatto non sussiste il lavoratore ha il diritto di essere reintegrato e di ottenere un risarcimento massimo di 12 mensilità di retribuzione. Il datore di lavoro deve versare i contributi fino al reintegro e si può scegliere, al posto del reintegro, il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione. In tutte le altre ipotesi di illegittimità il datore di lavoro è tenuto al versamento di una indennità compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.
  Per lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 se si dimostra l’insussistenza del fatto contestato, il lavoratore ha diritto al reintegro nel posto di lavoro e ad un risarcimento massimo di 12 mensilità di retribuzione. Se il lavoratore lo desidera al posto del reintegro può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione esenti da contribuzione. Con la richiesta di risolve il contratto di lavoro. In caso di altra ipotesi di licenziamento illegittimo spetta, invece, soltanto l’indennità di 2 mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. Nella prossima pagina prenderemo in esame i licenziamenti economici. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: aziende fino a 15 dipendenti In caso di licenziamento economico illegittimo per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 è prevista o la riassunzione o il risarcimento, a scelta del datore di lavoro. In caso di risarcimento la somma sarà compresa tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione ma che può arrivare fino a 10 mensilità nel caso di dipendente con più di 10 anni di anzianità e fino a 14 mensilità per dipendenti con più di 20 anni di anzianità.   Per lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 al lavoratore spetta solo l’indennità parametrata ad una mensilità di retribuzione ogni anno di anzianità in misura non inferiore a 2 e non superiore a 6 mensilità.   Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: aziende sopra i15 dipendenti Per assunzioni prima del 7 marzo 2015 se il fatto alla base del licenziamento non sussiste il lavoratore ha diritto al reintegro nel posto di lavoro e ad un risarcimento economico fino a 12 mensilità. Il datore di lavoro deve versare i contributi fino al reintegro e si può scegliere, al posto del reintegro, il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione. In tutte le altre ipotesi di illegittimità il datore di lavoro è tenuto al versamento di una indennità compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.
  Per lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 se il fatto non sussiste il lavoratore non ha diritto al reintegro ma solo ad una indennità parametrata alla retribuzione e all’anzianità di servizio: 2 mensilità ogni anno di anzianità in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.