Il modello 730 / 2020, di cui è già stata pubblicata la bozza con le relative istruzioni dall’Agenzia delle Entrate, porta con sé un importante novità: le ripetizioni private potranno essere tassate attraverso un’imposta sostitutiva Irpef (e relative addizionali) al 15% dei compensi percepiti.

Attenzione, non tutti i soggetti potranno usufruire di questa flat tax. Vediamo quali sono i requisiti.

Compensi per lezioni private tassate al 15%

La norma in questione è valida soltanto per i titolari di cattedre presso scuole di ogni ordine e grado.

I soggetti interessati potranno essere tassati attraverso una flat tax, in sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15%, salvo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria.

In ogni caso, i docenti devono dare comunicazione all’amministrazione di provenienza dalla propria disponibilità a effettuare lezioni a privati.

L’imposta dovrà essere saldata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Secondo quanto stabilito dalla legge, per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’imposta sostitutiva deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’agenzia delle Entrate, in una pagina dedicata all’argomento, rende noti i codici tributo da utilizzare nel modello F24:

  • 1854 – acconto prima rata
  • 1855 – acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1856 – saldo.

Infine: “Le somme tassate con l’imposta sostitutiva vanno indicate nel quadro RM del modello Redditi Persone fisiche e non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali”.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia elle Entrate.

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