Con la riforma del 2006 l’istituto della legittima difesa, che consente a chi si trova in pericolo di poter reagire per difendersi senza attendere l’arrivo delle forze dell’ordine, è stato modificato e da allora si può fare una netta distinzione tra quella che è la legittima difesa all’interno della propria abitazione o della proprietà da quella tradizionale. Vediamo quali sono le differenze.

Legittima difesa tradizionale: cosa prevede?

La legittima difesa è una delle cause di giustificazione, ovvero un comportamento che in altri frangenti costituirebbe un reato.

Un fatto che normalmente costituirebbe un reato, quindi, in presenza di una scusante (la legittima difesa appunto) è giustificato.

Secondo l’unico articolo che nell’ordinamento italiano si occupa di legittima difesa, non è punibile chi ha commesso il fatto perchè vi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui da un’offesa ingiusta o un pericolo attuale, a patto, però, che la difesa sia proporzionata all’offesa.

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Legittima difesa in casa

Come abbiamo anticipato, nel 2006 è stato introdotto un nuovo comma alla normativa sulla legittima difesa tradizionale. Secondo la novità introdotta se ci si deve difendere all’interno della propria abitazione, nel proprio studio professionale, in un luogo in cui si lavora o comunque all’interno di una proprietà personale la proporzionalità tra offesa e difesa presume che chi si trova legittimamente in quel posto possa utilizzare un arma, detenuta regolarmente, per difendere la propria incolumità, quella dei propri cari e i propri beni se vi fosse pericolo da parte di un aggressore.

Con la legittima difesa in casa si vuole tutelare chi viene aggredito all’interno della propria abitazione poiché chi si introduce presso l’altrui domicilio sicuramente non lo fa con buone intenzioni.

La violazione del domicilio coglie la vittima di sorpresa in un luogo dove, in teoria, dovrebbe sentirsi al sicuro. La nuova disposizione, quindi, differisce dalla legittima difesa tradizionale per la proporzionalità: nella legittima difesa in strada si deve verificare se tra offesa e difesa vi sia proporzionalità. Nella difesa personale in casa, invece, la proporzionalità non deve essere accertata a patto che chi si è introdotto illegittimamente in casa altrui minacci l’incolumità degli altri o il patrimonio altrui. Ci si può difendere con le armi, quindi, anche quando ad essere minacciato è solo il patrimonio ma solo se, oltre all’aggressione patrimoniale vi è anche il pericolo di una possibile aggressione personale.

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