Fino al 31 dicembre 2022, i contribuenti potranno accedere al Fondo Gasparrini per la sospensione del mutuo prima casa; in base all’attuale bozza della Legge di bilancio 2022, la sospensione del mutuo potrà essere richiesta, alle condizioni di carattere eccezionale previste dal decreto Cura Italia,  fino al 31 dicembre 2022. Rispetto all’attuale termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione del mutuo prima casa grazie al Fondo Gasparrini

La Legge n° 244/2007, ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il c.d Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini).

Grazie al Fondo, i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, possono beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate del mutuo. Al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo copre anche il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione del mutuo.

In considerazione della grave crisi economica-sanitaria da Covid-19, il D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, ha introdotto delle misure temporanee, in deroga alle regole di accesso ordinarie. Per favorire l’accesso a una platea di soggetti più ampia e a condizione più favorevoli.

Con altri decreti emergenziali successivi al Cura Italia, sono state introdotte ulteriori misure di favore.

Da ultimo, il D.L. 73/2021, ha garantito la possibilità di accedere al fondo per la sospensione del mutuo, con le misure temporanee, per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021.

Legge di bilancio 2022: accesso al fondo fino al 31 dicembre 2022

Nella bozza della Legge di bilancio, è disposto che, le disposizioni temporanee di cui al decreto Cura Italia, si applicheranno fino al 31 dicembre 2022.

E’ confermato che:

  • accedono al fondo anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori (di cui all’articolo 2083 c.c.);
  • a condizione che tali soggetti autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda – ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre – un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Il calo di fatturato deve essere dovuto alla chiusura o alla restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l’emergenza da Covid-19.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore del’ISEE). Sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso il regolare ammortamento.