
Per l’emergenza pandemica è stata riconfermata la decontribuzione per le aziende dell’Italia Meridionale, prevedendo la progressiva riduzione dell’aliquota.
Si tratta di uno sgravio contributivo per il Meridione italiano finalizzato a sostenere l’occupazione.
L’agevolazione è introdotta dal Decreto Agosto e prevede il taglio del 30% sui contributi previdenziali.
Scopriamo in questa guida in cosa consiste la decontribuzione Sud, a chi spetta e come funziona.
Decontribuzione Sud: cos’è?
La Decontribuzione Sud è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Agosto 2020, finalizzata a sostenere l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese.
La misura consiste in uno sconto del 30% sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti.
La finalità della misura decontribuzione Sud è tutelare i livelli occupazionali, riducendo l’impatto degli effetti negativi determinati dalla pandemia Covid sul lavoro dipendente, specialmente in aree già caratterizzate da situazioni di disagio socio-economico.
Decontribuzione Sud: i chiarimenti dell’INPS
A chiarire in merito alla disciplina relativa alla decontribuzione Sud è la stessa Circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, che ha fornito le indicazioni operative e le istruzioni contabili per usufruire dell’agevolazione.
Possono accedere alla decontribuzione Sud tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico.
L’accesso all’agevolazione è consentito ai datori di lavori che hanno la propria sede ubicata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
In buona sostanza, le regioni interessate dall’agevolazione Decontribuzione Sud sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Decontribuzione Sud: misura dell’esonero
La decontribuzione Sud è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.