Legge 104 e richiesta trasferimento sede di lavoro più vicino a casa, il quesito di un nostro lettore:

Salve Angelina, prendo spunto dall’articolo letto su legge 104 a suo nome, per sottoporle alcuni miei dubbi.
Io sono un lavoratore dipendente per multinazionale privata. Terzo di tre figli, identificato ad aiutare mio padre (poliomielitico dalla nascita) a cui hanno riconosciuto poche settimane fa i diritti della legge 104.
Ho già inoltrato richiesta a Inps per i 3 giorni di permesso al mese e vorrei procedere con richiesta di avvicinamento sede avendo l’azienda per cui lavoro.
Il dubbio è sul fatto che io sono dipendente della SPA, mentre a nella sede dove vorrei trasferirmi c’è una Srl (quindi ragione sociale diversa) ma di proprietà del gruppo spa (di cui appunto sono dipendente). 
Restando aperto il discorso della mansione (il ruolo che ricopro attualmente è previsto anche da ufficio nella regione di trasferimento, quindi questo non dovrebbe rappresentare un problema), mi chiedevo se legalmente si può applicare ugualmente il discorso avvicinamento sede di lavoro avendo ragioni sociali diverse.
In caso di avvicinamento per 104, il mio RAL (e i benefit acquisiti) può essere intaccato (al ribasso ) o non possono propormi una cosa del genere? Sicuro di una sua sicura risposta, le porgo distinti saluti.

In questo articolo analizzeremo la tutela dei diritti delle persone disabili nella richiesta di trasferimento del posto di lavoro più vicino a casa, inoltre tratteremo il distacco e il ridimensionamento.

Trasferimento lavoro e legge 104

La normativa disabili che si configura nella legge 104/92, tutela i diritti delle persone disabili, stabilisce agevolazioni fiscali e nel campo del lavoro. Tra le tante agevolazioni, tra cui si annoverano i permessi legge 104 e il congedo 151, è previsto anche il trasferimento della sede lavorativa per rendere più agevole la vicinanza del posto di lavoro con l’abitazione. Questa misura è regolata dall’art.

21 della legge 104/92, che prevede la priorità nella scelta del posto di lavoro e la precedenza nella sede di trasferimento.

Per fruire del trasferimento in base all’invalidità, è necessario che il lavoratore disabile sia in possesso del verbale legge 104 art. 3 comma 1, avere un’invalidità superiore ai 2/3 della capacità lavorativa. Per i permessi e i congedi è richiesta la certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3).

Demansionamento

Sul demansionamento è intervenuta la Corte di Cassazione che ha sancito: “In tema di divieto di demansionamento, il collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società appartenenti ad un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta e alle quali, continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese“.

Pertanto, nell’ipotesi di passaggio del lavoratore da una società ad altra del gruppo, non è applicabile la garanzia prevista dall’art. 2103 del codice civile, in quanto il divieto di demansionamento opera unicamente all’interno di un rapporto di lavoro con un unico datore di lavoro. (sentenza n.2031/2010).

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienze per la risposta, risponderemo a tutti”.

Fonti e riferimenti normativi

Legge 104/92

SuperAbile Inail (Alessandra Torregiani)

Sentenza Corte di Cassazione n. 2031/2010