Legge 104 e trasferimento, il quesito di un nostro lettore:

Gentilissima gradirei sapere se la domanda di trasferimento personale ATA (Assistente Amministrativo) con legge 104 per il genitore residente al piano di sopra dello stesso stabile può essere concessa se nel luogo di residenza si trova la scuola ma sezione staccata di una scuola con la segreteria a 60 km e a 10 si trova una Scuola Statale con segreteria in un comune decisamente più vicino. Dicono che tocca la prima anche se a 60 km. Mi chiedo che vantaggi ha un genitore se il figlio lavora a 60 km e ha la sfortuna di abitare in un paese dove non si trova la segreteria mentre a 10 minuti si trova altra scuola ma in un luogo da cui non dipende la scuola di residenza del disabile. Se gentilmente mi riferisce anche la normativa. Grazie mille.

Vediamo cosa stabilisce la norma in questi casi.

Legge 104 e trasferimento

La legge 104 prevede che il lavoratore dipendente che assiste un familiare disabile, può fare domanda di trasferimento alla sede più vicina per poter apportare al giusta assistenza. Il familiare deve essere in possesso della legge 104  art. 3 comma 3. Per familiare di assistere si intende: il coniuge, i familiari di secondo grado. La normativa ha previsto che anche i familiari di terzo grado rientrano se il coniuge è mandante ho ha un età maggiore o uguale a 65 anni ed è affetto da patologie invalidanti certificate.

Legge 104 e trasferimento lavoro, se decade la condizione, cosa succede?

Requisito di convivenza

Non è richiesto il requisito di convivenza con la persona disabile.

Trasferimento lavoro con legge 104 sede più vicina

Molte le sentenze che si sono espresse sul diritto di trasferimento del lavoratore per assistere il familiare con handicap grave certificato dalla legge 104 art. 3 comma 3.

La legge 104, detta che il trasferimento della sede più vicina è un diritto del lavoratore La normativa chiarisce che tale diritto è applicabile “ove possibile”.

Questo fa intendere che il datore di lavoro può rifiutare il trasferimento se non sussistono i presupposti, ed esattamente: mancanza del posto vacante nella sede richiesta; un posto di lavoro con mansioni inferiori a quelle del dipendente; difficoltà organizzative e produttive dell’azienda.

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