Legge 104 e trasferimento lavoro, il quesito di un nostro lettore:

Salve, avrei bisogno di qualche informazione ed eventualmente un consiglio sul da farsi, le spiego la mia situazione.
Nel 2017 ho firmato un contratto a tempo indeterminato presso la sanità pubblica di …., nel precedente lavoro in sanità privata utilizzavo i permessi mensili per 104 per due disabili da assistere.
Pensavo che avrei avuto possibilità di trasferimento tramite queste due 104, ma a quanto pare devono essere nella stessa amministrazione. Io ho residenza al Sud, dove nello stesso paese abitano i due disabili in questione (mio suocero e mia sorella) e ho un contratto al Centro Italia. Adesso sono in attesa della tutela per mia sorella, i miei genitori hanno rispettivamente 65 e 73 anni. Premesso anche che mio marito lavora stagionale al Sud, ed abbiamo tre figli di cui due minori, mi chiedo attraverso la tutela è possibile riuscire ad avvicinarmi al Sud? Sono un’infermiera. È possibile che questi disabili non sono tutelati? Mio suocero è cieco e mia sorella ha la sindrome di down e bipolarismo per cui per entrambi non sarebbe possibile un’eventuale trasferimento in altro luogo.  In attesa di un cordiale riscontro, distinti saluti.

Risposta

La normativa disabili che si configura nella legge 104/92, tutela i diritti delle persone disabili, stabilisce agevolazioni fiscali e nel campo del lavoro.

Tra le tante agevolazioni, tra cui si annoverano i permessi legge 104 e il congedo 151, è previsto anche il trasferimento della sede lavorativa per rendere più agevole la vicinanza del posto di lavoro con l’abitazione. Questa misura è regolata dall’art. 21 della legge 104/92, che prevede la priorità nella scelta del posto di lavoro e la precedenza nella sede di trasferimento.

Per fruire del trasferimento in base all’invalidità, è necessario che il lavoratore disabile sia in possesso del verbale legge 104 art. 3 comma 1, avere un’invalidità superiore ai 2/3 della capacità lavorativa.

Per i permessi e i congedi è richiesta la certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3).

Permessi legge 104 per assistere un familiare, con una distanza superiore a 150 Km

Per i lavoratori che assistono il familiare con handicap grave e dal loro domicilio distano più di 150 km, la normativa chiarisce che il lavoratore deve giustificare con titoli di viaggio tale distanza. Deve dimostrare che si è recato effettivamente presso il domicilio del familiare d’assistere nel giorno in cui ha fruito del permesso retribuito in base alla legge 104.

Per maggiori informazioni, consigliamo di leggere l’articolo: Permessi legge 104, se il richiedente dista da casa

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