Per ottenere il trasferimento, per assistere un familiare disabile, con la legge 104 non serve essere conviventi. Il diritto della scelta del posto di lavoro, tra l’altro, per chi è titolare di legge 104, non spetta soltanto al momento dell’assunzione ma anche successivamente.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 23857 dell’11 ottobre 2017 la quale afferma che il dipendente titolare dei benefici della legge 104 può chiedere il trasferimento all’azienda per avvicinarsi al luogo di residenza del familiare disabile che deve assistere.

Se nel luogo indicato dal dipendente l’azienda ha una sede con posti vacanti, non può negare il diritto del dipendente, ma se l’azienda non ha possibilità di trovare la collocazione dovrà addurre al diniego solo con straordinarie esigenze produttive.

Il lavoratore ha diritto al trasferimento anche se non ha la convivenza con il disabile che deve accudire ma l’importante è la sussistenza dell’assistenza continua che deve essere prestata alla persona.

L’avvicinamento al disabile può essere richiesto in qualsiasi momento e non solo nel momento dell’assunzione (se ad esempio il disabile si aggrava solo anni dopo l’assunzione, il dipendente potrà chiedere il riavvicinamento).

Lavoratore con 104: può essere trasferito?

Passiamo ora al caso contrario: l’azienda che vuol trasferire il lavoratore beneficiario dei diritti della legge 104. Il dipendente in questione potrebbe voler rimanere nella sede di lavoro originaria perché più vicina al familiare disabile che deve assistere e se l’azienda volesse trasferirlo lo stesso è bene ricordare una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 25379 del 12 dicembre 2016, con la quale si ribadisce che il titolare della legge 104 non può mai essere trasferito in altra sede contro la sua volontà a meno che il datore di lavoro non dimostri che il trasferimento è strettamente necessario.

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