L’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sulle agevolazioni fiscali Dopo di Noi previste dalla Legge 104 per i soggetti disabili. In particolare vengono fornite spiegazioni nel caso di beni e diritti conferiti in trust a disabili tutelati dalla legge 104 del 1992.

Con la risposta all’interpello n. 513 del 11 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito quali sono le regole per poter beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni, sulle donazioni e sulle agevolazioni per le imposte ipotecarie e catastali, qualora i beni vengano conferiti in trust a disabili tutelati dalla legge 104.

Cosa dice la legge Dopo di Noi 112 del 2016

Rispondendo al quesito di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto l’attenzione alla legge numero 112 del 2016 la quale prevede all’articolo 6 che “I beni e i diritti conferiti in trust (…), istituiti in favore delle persone con disabilità grave (…), sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni”. Ai sensi della stessa legge è prevista inoltre la possibilità di applicare in misura fissa l’imposta ipotecaria e catastale sui beni trasferiti nel trust in favore di soggetti disabili.

Lo stato di grave disabilità

Premesso questo, l’Agenzia ricorda che il requisito essenziale affinché si possa accedere alle esenzioni e agevolazioni fiscali per i beni conferiti al trust costituito da persona disabile è necessario rientrare nei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3 della legge 104/92. Vale a dire che il soggetto deve essere in possesso del certificato di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica Inps in cui si evince lo “stato di gravità”. Qualora il requisito venga acquisito successivamente al conferimento di beni o diritti nel trust, sarà possibile richiedere al fisco il rimborso delle imposte versate ma non dovute. Questo perché talvolta accade che il requisito previsto dalla legge 104 venga riconosciuto in un secondo momento al trasferimento dei beni al trust. In proposito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “ottenuta la certificazione che attesti lo stato di disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli atti successivi a tale certificazione che conferiscano beni e diritti nel trust, (comma 1 dell’art. 6) ovvero atti che trasferiscano beni e diritti in favore del trust (comma 6 dello stesso articolo), potranno beneficiare delle agevolazioni ivi previste.”

I requisiti necessari per l’esonero dalle imposte

Posto che il beneficiario del trust sia persona disabile con gravità riconosciuta e che quindi abbia diritto all’esenzione dal pagamento delle imposte sulle successioni e donazioni e ad altre agevolazioni ipotecarie e catastali, vediamo quali sono gli altri requisiti necessari indicati dall’Agenzia delle Entrate nella risposta di cui all’interpello numero 513 del 11 dicembre 2019 .

Occorre:

  • istituzione del trust con atto pubblico (lettera a);
  • individuazione nell’atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave nonché delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite (lettera b);
  • individuazione nell’atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee (lettera c);
  • gli esclusivi beneficiari del trust sono le persone con disabilità grave come definita per legge (lettera d);
  • il patrimonio conferito nel trust deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust (lettera e);
  • individuazione nell’atto istitutivo del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust (lettera f);
  • previsione nell’atto istitutivo del termine finale della durata del trust (…) nella data della morte della persona con disabilità grave (lettera g);
  • previsione nell’atto istitutivo della destinazione del patrimonio residuo (lettera h).

 

Collegamenti esterni e fonti dell’articolo

  1. LEGGE 22 giugno 2016, n. 112, sulla Gazzetta Ufficiale:  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/24/16G00125/sg