In seguito alla pubblicazione dell’articolo sul bonus zanzariere 2019, abbiamo ricevuto in redazione la richiesta di rettifica da parte del consulente di una ditta che produce zanzariere.

Quando nel 2015 le schermature solari sono state introdotte tra le opere agevolabili tramite Ecobonus è stato fin da subito sollevato il quesito che riguardava l’eventuale detraibilità delle zanzariere, in quanto erroneamente citate in un elenco onnicomprensivo richiamato della Legge di bilancio.

Il parere della comunità tecnico scientifica fu unanime: le zanzariere non possono limitare le entrate solari, quindi non sono classificabili come schermature solari. Non sono nemmeno in grado di generare alcun risparmio energetico, estivo o invernale che sia, ed esulano quindi dallo scopo primario del beneficio fiscale.

Nonostante l’evidenza di cui sopra nel 2015 ho preferito ottenere dei pareri autorevoli. Innanzitutto ho scritto, per ben due volte, all’ENEA per conoscere il loro punto di vista sulla questione. Come immaginavo, essendo le zanzariere concepite per allontanare gli insetti e non certo per ridurre l’irraggiamento solare, ENEA ha risposto che in linea generale le zanzariere non rientrano nella definizione di schermatura solare né quindi nelle detrazioni, notoriamente dedicate al risparmio energetico.

Successivamente ho inviato un interpello all’Agenzia delle Entrate per ricevere una risposta ufficiale in merito. Anche in questo caso la risposta è stata molto chiara: le zanzariere non possono in generale beneficiare della detrazione.

Ritornando quindi al vostro articolo:

1) Evidentemente non esiste alcun Bonus zanzariere (si tratta di una vostra invenzione). Non intravedo quindi la confusione alla quale accennate, se non per il fatto che siate voi stessi ad alimentarla, soprattutto a partire dal titolo del vostro pezzo.

2) Le zanzariere, salvo forse rarissimi casi che nella mia carriera non ho mai riscontrato, non hanno i requisiti previsti dal DM 26.06.2015 che permetterebbero di determinarle come schermature solari tecniche (basterebbe pensare al fattore di apertura della rete per capirlo facilmente). I produttori di zanzariere non sono quindi nelle condizioni di certificare valori di trasmittanza totale di energia solare (gtot) inferiori a 0,35 in abbinamento a vetrate di tipo C, come prevede la norma UNI EN 13363.

3) Sarebbe utile comprendere il significato del valore gtot prima di orientare il contribuente a compiere delle scelte che a seguito di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate potrebbero determinare il reato di evasione fiscale, come hanno chiaramente espresso due dirigenti dell’Agenzia delle Entrate consultati“.

Abbiamo mai detto che ottenere il bonus zanzariere sia facile?

Ringraziamo il lettore per averci scritto fornendoci un parere tecnico sull’argomento.

Prendiamo atto della sua esperienza di cui abbiamo riportato testimonianza completa e provvediamo a rispondere ai punti contestati in merito all’articolo.

1- Quando si affrontano temi fiscali di interesse generale, come possono essere le detrazioni, bisogna considerare il target di riferimento, che non è composto solo da professionisti ma anche da utenti/consumatori finali. Questi ultimi ci scrivono spesso per avere conferma di bonus dei quali hanno “sentito parlare” e non sempre, come accaduto anche per il bonus diabete o il bonus tiroide, la definizione che circola corrisponde a quella tecnica. Parlare di “bonus zanzariere” quindi non significa inventare alcuna agevolazione (noi non produciamo zanzariere e non abbiamo convenienza a spingere nessun tipo di modello) ma cercare di spiegare che cosa si cela dietro espressioni a volte improprie;

2 e 3 – Lo stesso lettore fa riferimento al valore Gtot che già in passato abbiamo cercato di approfondire sotto il profilo tecnico e che rappresenta il presupposto per riconoscere la zanzariera come schermatura solare. Non abbiamo assolutamente detto che tutte le zanzariere possono rientrare nell’ecobonus. Anzi statisticamente è più vero il contrario. Prima di scegliere il modello con Gtot inferiore a 0,35 per usufruire della detrazione peraltro, bisognerebbe valutare i costi e il potere oscurante.

Molti consumatori per un uso domestico vogliono zanzariere economiche o che non coprano la luce e risultino quasi impercettibili da lontano. Questi tipi di zanzariere però non rientrano nella detrazione proprio perché non funzionano come schermatura solare.

Le schermature solari per le quali è prevista la detrazione sono elencate nell’allegato M del D.L. 311: “sono schermature solari i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”.

Si riferiscono all’allegato M del D.L. 311 che elenca le norme tecniche EN 13561, EN 13659 e EN 13120:

  • la norma EN 13561 elenca: tende da sole, pergole, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili.
  • la norma EN 13659 elenca: veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.
  • la norma EN 13120 elenca: rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali. Sono escluse le tende decorative.

L’ENEA, in linea generale, esclude le zanzariere dalla possibilità di escludere le detrazioni fiscali avendo queste finalità diverse dalle schermature solari e posto che l’allegato M del D.Lgs 311/2006, cui fa riferimento la legge 23 dicembre 2014 n. 190, era già stato sostituito completamente dall’allegato B del decreto ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici” (art. 7, comma 2), che non fa riferimento espressamente alle zanzariere.

Concludendo, quindi, ribadiamo e chiariamo che è molto difficile che le zanzariere possano dare diritto alla detrazione in esame e, anche quando questo sia il caso, non è scontato che possa essere alla fine dei conti la scelta più conveniente (tenuto conto della spesa complessiva e della funzione di schermatura). Invitiamo con l’occasione altri rivenditori/produttori o contribuenti che hanno ottenuto la detrazione su zanzariere con Gtot inferiore allo 0,35 a scriverci per raccontarci la loro esperienza.