Compensare crediti inesistenti con modello F24 comporta sanzioni pesanti. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate intervenendo più volte in materia nel tentativo di scoraggiare i possibili casi di evasione che si possono verificare anche nel caso di operazioni di compensazione fra crediti e debiti del contribuente.

Oggi, grazie all’immensa quantità di dati digitalizzati di cui dispone il fisco è altresì diventato quasi impossibile operare compensazioni che non trovino riscontri pratici negli archivi fiscali. L’incrocio dei dati avviene quasi in tempo reale e l’assenza di crediti da compensare balza all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate che in automatico emette gli avvisi di accertamento con le relative sanzioni da pagare, salvo errori.

Le sanzioni per crediti fiscali inesistenti

Ma quali sanzioni si applicano nel caso di compensazione di crediti fiscali inesistenti nel modello F24 relativo al pagamento delle imposte? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione numero 36/E dello scorso 8 maggio 2018 che le sanzioni dovute in caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertamento e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione, vanno dal cento al duecento per cento della misura dei crediti. Più precisamente, la misura sanzionatoria è specificata dal comma 5 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 471/1997 che specifica anche la non applicabilità della definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per credito inesistente si intende – sempre a norma di legge – “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.p.r. 600/1973, e all’articolo 54-bis del d.p.r. 633/1972”.

Come si effettuano le compensazioni

L’uso del modello F24 in compensazione dei crediti è stato lo scorso anno al centro di importanti novità.

Le modalità di compensazione sono stabilite dal DL numero 50 del 2017 che prevede, fra le altre cose, “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. In particolare, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della compensazione libera dei crediti IVA. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità. Contestualmente, con la legge in parola, è stato introdotto anche l’obbligo di inviare per via telematica tramite Entratel – Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. Sicché, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fiscoonline. Prima di tale data, invece, l’obbligo c’era solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.