Il decreto Sostegni-ter è definitivamente convertito in legge. Diverse sono le novità introdotte nel campo della cessione credito ammessa per i bonus casa (bonus ristrutturazione, superbonus 110%, ecc.).

Dallo stop alle cessioni infinite, al blocco delle cessioni parziali, fino all’inasprimento della sanzioni per false asseverazioni.

Il limite massimo di cessioni

Una prima novità, riguarda, come detto, il blocco della cessione credito infinita (c.d. a cascata). Si stabilisce il numero massimo in 3. In dettaglio, è stabilito che:

  • il committente i lavori può cedere il credito all’impresa o chiunque altro (prima cessione)
  • l’impresa o chiunque altro abbia acquisito il credito derivate dalla prima cessione può utilizzare il credito in compensazione o cederlo ulteriormente (seconda cessione) ma solo verso determinati soggetti (ossia, banche; altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia; imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia)
  • chi acquista il credito dalla seconda cessione può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente (terza cessione) ma solo verso determinati soggetti (ossia, banche; altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia; imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia)
  • infine, chi acquista il credito derivante dalla terza cessione potrà solo utilizzarlo in compensazione (non può essere più ceduto).

La misura è voluta al fine di contrastare le frodi fiscali.

Divieto cessione credito parziale e tracciabilità

Sempre con l’intento di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, si stabilisce che i crediti, successivamente alla prima comunicazione, all’Agenzia Entrate, dell’opzione di cessione, non potranno poi formare oggetto di cessione parziale.

A questo scopo è introdotto l’obbligo di tracciabilità. Una sorta di codice identificativo, il quale dovrà essere riportato nelle comunicazioni di cessione crediti successive alla prima. Le modalità con cui ciò dovrà avvenire saranno affidate ad un provvedimento di prossima emanazione a cura della stessa Agenzia delle Entrate.

L’obbligo del codice identificativo ricorrerà dal 1° maggio 2022, ossia dalle comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia delle Entrate a partire da questa data.

Le novità per i professionisti

I professionisti coinvolti nella cessione credito (per il rilascio delle asseverazioni) sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto della predetta documentazione (la cosa era già prevista, ma adesso è eliminato il massimale di 500.000 euro) – vedi anche Asseverazioni bonus casa, novità anche per l’assicurazione dei professionisti.

Inoltre, è stabilito che il rilascio di false asseverazioni diventa punibile con

  • reclusione da 2 a 5 anni
  • e una multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

In dettaglio, le citate sanzioni scattano laddove il tecnico, commette uno o più dei seguenti comportamenti:

  • espone informazioni false
  • omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

Altri punti da ricordare nella cessione credito

Consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura.

Sono considerati nulli i contratti stipulati in violazione di legge.

Confermato obbligo di asseverazione congruità spese per tutti i bonus casa per i quali si opta per la cessione credito o sconto in fattura.

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