Le ferie dei lavoratori sono un sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione. Non tutti hanno però ben presente come maturano, come si usufruiscono e quanto sono pagate. Esiste ancora una profonda ignoranza nel nostro Paese sul periodo di assenza dal lavoro al punto che, in certi casi, si pensa di fare un torto al datore di lavoro andando in ferie rischiando addirittura di perdere il posto al rientro.

Le ferie, un diritto sacrosanto del lavoratore

Ebbene, tutto questo è falso. La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile: qualsiasi patto contrario, sia esso contenuto in un contratto collettivo che in un contratto individuale, è nullo.

Non solo, l’illegittimo diniego al dipendente di usufruire delle ferie, oltre ad essere sanzionato in via amministrativa, provoca anche un danno patrimoniale che il datore di lavoro è tenuto a risarcire. Da qui si evince come le ferie, intese come periodo di riposo per il recupero delle energie psico-fisiche, sia un diritto irrinunciabile e quasi un obbligo per il datore di lavoro. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite va goduto e non può essere monetizzato.

Lavoratori dipendenti e autonomi

Una distinzione particolare va fatta fra i lavoratori. Le ferie spettano solo ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato e non anche a quelli autonomi o con contratto di collaborazione. I primi, infatti, sono tenuti al rispetto di un certo orario e luogo di lavoro, a differenza dei secondi che possono organizzarsi il lavoro a loro piacimento. Ne consegue che le ferie dei dipendenti debbano essere pienamente retribuite, mentre i periodi di assenza dei lavoratori autonomi o a collaborazione non lo sono.

Maturazione e godimento delle ferie

Per quanto riguarda la maturazione, la legge prevede che vengano maturate da ogni lavoratore 4 settimane di ferie ogni anno di lavoro, corrispondenti a 28 giorni di calendario.

La metà devono essere fruite entro l’anno di maturazione e l’altra metà, invece, entro i primi sei mesi dell’anno successivo. Il periodo di assenza dovrà poi essere retribuito dal datore di lavoro come se fosse stato lavorato, ad eccezione di quanto possa prevedere il singolo contratto collettivo di lavoro. Le ferie devono essere usufruite entro la scadenza prevista e non possono essere monetizzate salvo particolari eccezioni e cioè quando si tratta di periodi di riposto extra (se previsti dal contratto), quando il contratto di lavoro è a tempo determinato inferiore a 1 anno, per determinate qualifiche di operai come quelli del settore edile e, infine, quando cessa il rapporto di lavoro.