Il lavoro occasionale può essere stipulato da imprese e professionisti con un massimo di cinque lavoratori a tempo indeterminato. Non possono, inoltre, stipulare i contratti di lavoro occasionale, le imprese del settore edilizia e la prestazione deve essere svolta direttamente a favore del committente e non nell’ambito di un contratto di appalto. Vediamo cosa stabilisce la norma.

Lavoro occasionale: la norma

Le prestazioni di lavoro occasionale hanno due modalità di utilizzo: libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale.


La manovra correttiva 2017 detta le nuove regole. La nuova disciplina consente l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale con limiti differenti a seconda che l’attività venga svolta a favore di committenti persone fisiche al di fuori dell’attività professionale o d’impresa, nei confronti della pubblica amministrazione, ovvero nel caso di utilizzo da parte di altri soggetti.

Per le persone fisiche

In riferimento alla persone fisiche, l’utilizzo della prestazione è al di fuori dell’attività professionale o d’impresa. L’utilizzatore è una persona fisica, le prestazioni di lavoro occasionale vengono remunerate attraverso l’utilizzo del libretto famiglia.

Il libretto di famiglia è da richiedere esclusivamente telematicamente all’INPS, e può essere utilizzato esclusivamente per le seguenti attività:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Per le imprese e per i professionisti

Non è possibile ricorrere al lavoro occasionale per le imprese dei seguenti settori: edilizia e settori affini; esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo; miniere, cave e torbiere. Inoltre, dal punto di vista oggettivo, è vietato l’utilizzo del lavoro occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Escluso per la pubblica amministrazione, il contratto di lavoro occasionale può essere stipulato dalle imprese o professionisti che hanno alle proprie dipendenze fino ad un massimo di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Per le imprese del settore agricolo,l’utilizzo è possibile per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Fuori da tali casi, per le imprese agricole il contratto di lavoro occasionale è espressamente vietato.

Per le Pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni possono ricorre al contratto di lavoro occasionale, solo nei seguenti casi:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Limiti per utilizzatore

L’utilizzatore potrà avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale con più soggetti ma comunque entro il limite massimo di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui. Per anno si considera l’anno civile che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Sanzioni

Per gli utilizzatori, diversi dalla pubblica amministrazione vi è il limite dell’imprenditore di 2.500 euro, se si supera tale importo si deve procedere alla trasformazione in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Per gli utilizzatori del contratto di lavoro occasionale sono previste le seguenti violazioni:

Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
E’ espressamente previsto che non si applica la procedura di diffida (articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).