Tra i liberi professionisti, chi vuole arrotondare dedicandosi a qualche progetto extra e chi inizia a muovere i primi passi nel mondo del lavoro è molto diffuso il ricorso alla prestazione occasionale. Si tratta, come il nome stesso suggerisce, di un’attività sporadica, talvolta intermittente che, essendo una fattispecie sempre più diffusa, è stata regolata dall’ordinamento italiano.

Lavoro occasionale: limiti, definizione e normativa di riferimento

A fornirci la corretta definizione di lavoro occasionale è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito, all’apposita sezione “Prestazione occasionale“, dove viene scritto che: “Quando l’attività lavorativa è occasionale, saltuaria o di ridotta entità si parla di prestazioni occasionali”.

La loro disciplina, viene aggiunto poi, è contenuta nell’art. 54-bis del Decreto legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.

Affinché una prestazione di lavoro possa ritenersi “occasionale”, vi sono dei limiti che nello svolgimento della stessa devono essere rispettati. A livello economico, infatti, nell’arco di un anno civile i contratti attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non possono superare il valore complessivo di 5mila euro netti. Tale disposizione vale tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori, difatti, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ciascun lavoratore può sottoscrivere parallelamente in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di massimo 5mila euro netti.

A tal proposito, bisogna precisare che il limite economico scende a 2.500 euro annui per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Mentre per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro (invece dei 5mila euro previsti per la generalità dei prestatori).

Va ricordato inoltre che, in caso di mancato rispetto dei limiti economici annuali previsti o della durata complessiva della prestazione con superamento delle 280 ore previste, salvo che per le pubbliche amministrazioni, la sanzione prevista prevede la trasformazione del rapporto in impiego a tempo pieno e indeterminato.

Con riferimento al limite in capo all’utilizzatore (di 5.000 euro stabilito con riferimento alla totalità dei prestatori), sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel caso in cui le attività di lavoro occasionale siano rese dai soggetti che percepiscono il Reddito di Emergenza, l’INPS provvede a sottrarre gli accrediti contributivi derivanti dalle stesse prestazioni occasionali dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito.

Infine, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Lavoro occasionale: regime fiscale e diritti

I compensi percepiti dal lavoratore per le prestazioni occasionali rese (nei limiti sopra indicati) sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Negli anni, però, l’uso distorto ed elusivo di questa tipologia di prestazione – spesso si ricorreva al lavoro occasionale mascherando dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato, in modo tale da eludere la legge e (quindi) le tasse – il prestatore ha diritto all’iscrizione alla Gestione separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Come stabilito dal già citato art. 54 bis, al comma 2: “Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

Inoltre, il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 66/2003, quindi:

  • ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
  • qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per la pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo;
  • il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, invece, si applica la stessa disciplina vigente per il lavoro accessorio, contenuta nell’art.

3, comma 8, del dl 81/2008.

Lavoro occasionale: comunicazione INPS e pagamenti tramite F24

Quando si tratta di lavoro occasionale, gli utilizzatori (ovvero i datori di lavoro) e i prestatori (ovvero i lavoratori) sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario abilitato, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, denominata appunto “piattaforma informatica INPS”. L’Istituto, tramite il suo portale, supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi oltre a occuparsi della valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

I pagamenti, comunque, possono essere lo stesso effettuati utilizzando il modello di versamento F24.

Ciascun utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare;
  • attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.

Mediante il Libretto Famiglia, inoltre, viene erogato il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Differenza tra Libretto di Famiglia e contratti di lavoro occasionale

Attualmente la normativa vigente distingue il Libretto Famiglia dai contratti di prestazione occasionale. Per capire quali sono le principali differenze, dunque, non ci resta che partire dalla definizione delle due fattispecie.

  • Il Libretto famiglia è riservato alle persone fisiche e nello specifico, riguarda i piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione), l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, l’insegnamento privato supplementare. Anche le società sportive hanno la possibilità di ricorrere al cd. “Libretto Famiglia” per retribuire le attività occasionali svolte da ciascun prestatore “steward” negli impianti sportivi, ma sempre entro il limite di importo complessivo non superiore a 5mila euro l’anno per ciascun prestatore.
  • contratti di prestazione occasionale hanno come possibili utilizzatori le microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e le amministrazioni pubbliche per cui sono però previsti ulteriori vincoli specifici (l’utilizzo è consentito solo per particolari esigenze come i progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali, lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi, attività di solidarietà, organizzazione di manifestazioni). Lo possono utilizzare anche le aziende alberghiere e le strutture ricettive turistiche che occupano fino a otto lavoratori e quelle agricole fino a cinque dipendenti.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro, più un importo di 0,10 euro destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Attraverso la piattaforma informatica dell’INPS, l’utilizzatore deve comunicare: i dati del prestatore, il compenso, il luogo e la durata delle attività che andrà a svolgere, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Anche il prestatore riceverà contestualmente una notifica tramite SMS o posta elettronica. La registrazione alla piattaforma dell’INPS, insieme agli adempimenti correlati, possono essere svolti anche per il tramite dei patronati.

Per i contratti di prestazione occasionale, invece, esiste una modalità di attivazione e gestione semplificata, interamente telematica e svolta attraverso la piattaforma INPS, che garantisce dal momento della comunicazione la piena tracciabilità.

Non è prevista una transazione diretta tra prestatore e utilizzatore ma quest’ultimo, per attivare il contratto, deve versare le somme utilizzabili attraverso la piattaforma informatica INPS. Inoltre, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve comunicare – sempre attraverso la medesima piattaforma o i contact center dell’Istituto – le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione.

Allo steso modo, nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno in cui doveva avvenire la prestazione. In mancanza di revoca l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Imprenditori agricoli, aziende alberghiere, strutture ricettive che operano nel settore turismo ed enti locali, devono anche indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale (non superiore a dieci giorni) e il compenso pattuito per la prestazione.

Per quanto riguarda il compenso per orario minimo, nei contratti di lavoro occasionale è pari a 9 euro netti (12,37 euro lordi) e non può essere inferiore a 36 euro quando le prestazioni hanno durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

Tutti questi adempimenti, ovviamente, possono essere effettuati anche da intermediari abilitati come, ad esempio, i consulenti del lavoro.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione viene erogata una sanzione amministrativa pecuniaria per una somma che può variare dai 500 euro ai 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione

Quando non è possibile ricorrere al lavoro occasionale

Per quanto riguarda il ricorso al contratto di lavoro occasionale, la disciplina attuale prevede dei precisi limiti e vincoli. Nello specifico:

  • le imprese agricole possono utilizzare questi contratti solo per studenti under 25, pensionati, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • non possono essere utilizzati dalle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • è vietato l’utilizzo nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Infine, non possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale le imprese e aziende che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese pensionati, giovani under 25, disoccupati e percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.