Lavoro nei giorni festivi e le ferie negate, il quesito di un nostro lettore:

Le scrivo a proposito di ferie richieste in un giorno festivo per eccellenza ( Natale, Capodanno ecc.). Sono un impiegato turnista in una azienda settore idrico integrato con turni 24h su 365 GG annui, alla richiesta di un giorno di ferie nei GG festivi ricevo un diniego oppure la concessione di otto ore di permesso retribuito che comportano anche la perdita della corresponsione come da CCNL unico gas acqua ( pagamento festività + 8 ore di maggiorazione domenicale ). Grazie per la collaborazione.

In questo articolo esamineremo il lavoro festivo nella giurisprudenza.

Lavoro festivo nella giurisprudenza

L’effettuazione della prestazione lavorativa durante le festività deve essere limitata a casi eccezionali e determina il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione giornaliera maggiorata secondo quanto previsto dai CCNL.

Qualora il lavoratore presti attività in un giorno festivo avrà diritto, oltre al trattamento economico per la festività, anche a quello per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata.

La Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 21209/2016), ha ricordato che il diritto del dipendente di astenersi dall’attività lavorativa in presenza di determinate festività discende direttamente dalla legge e ha carattere generale: il rifiuto dei dipendenti di prestare servizio in una giornata festiva non può pertanto in alcun modo esimere il datore di lavoro dal versamento della normale retribuzione.

Anche nel caso in cui il Contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro escluda la possibilità per il lavoratore di rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo, il relativo trattamento retributivo non può essere messo in discussione.

Il rifiuto ingiustificato può invece legittimare il datore di lavoro, alla luce del contratto collettivo, ad avviare un’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori che non hanno ottemperato all’ordine di servizio ricevuto.

Per la Cassazione, poiché la retribuzione della festività non lavorata discende da una previsione di legge, ai lavoratori compete il relativo trattamento economico anche se si sono rifiutati di adempiere a un ordine di servizio.

Il datore di lavoro non può, dunque, omettere il versamento della retribuzione anche se il contratto collettivo prevede che il rifiuto del lavoratore di svolgere l’attività nella giornata festiva deve essere corroborato da un giustificato motivo.

Festività infrasettimanali

Sempre in materia di lavoro festivo, con un’altra sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16592/2015, è stato stabilito che durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, ciascun lavoratore ha il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro, salvo casi specifici individuati dalla legge, anche se le norme del contratto collettivo consentono al datore di lavoro di esigere la prestazione.

Ciò vuol dire che le imprese che vorranno svolgere attività nei giorni festivi, si pensi ad esempio ai grandi centri commerciali, devono necessariamente pervenire ad un accordo individuale con ciascun dipendente interessato, anche solo per fatti concludenti.

Tale principio non vale, invece, per il lavoro domenicale, in quanto la legge ha ormai ammesso la fruizione del riposo settimanale.

Conclusioni

Dovrebbe capire se è nel contratto applicato alla sua categoria, se è stato effettuato un accordo sulle fruizione delle ferie nel periodo di lavoro festivo. Inoltre, non esiste nessun obbligo di accordo tra il datore ed il prestatore, nel determinare il periodo di ferie.

La determinazione del periodo di ferie si configura come un potere unilaterale del datore di lavoro, che deve considerare le esigenze del prestatore, senza tuttavia essere condizionato dalle richieste del lavoratore.

Ferie negate, cosa fare? | La Redazione risponde

Fonte: Ipsoa, Sentenze Corte di Cassazione

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