Malattia e aspettativa a lavoro, si può essere licenziati dopo il superamento del periodo di comporto? Il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, le spiego la mia situazione sono un autista Atac ho chiesto visita in azienda per poter scendere un periodo dalla guida la mia sindrome era di colon irritabile la dottoressa aziendale mi ha fatto idoneo, ho fatto un’altra richiesta per altra visita allegando certificato che la mi patologia aveva una forma psicogena la domanda è stata respinta.

Nel frattempo ho fatto richiesta all’ Asl e sono andato in cura in ospedale da uno psichiatra, mi ha riscontrato sindrome somatoforme con aspetti ansioso depressivi, l’ASL mi ha fatto temporaneamente non idoneo alla mansione di autista, l’ azienda per 1 mese mi ha fatto scendere dalla guida mettendomi a terra, dopo un mese mi ha messo in aspettativa, volevo chiederle se era lecito mettermi in aspettativa, se la malattia fatta prima della visita con l’ azienda e l’ aspettativa si sommino per arrivare al comporto con il rischio di licenziamento.

Risposta

Per rispondere a questo quesito mi rifaccio ad una recente sentenza della Cassazione, che ha chiarito quando è possibile il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in caso di concessione di un periodo di aspettativa come da CCNL.

Malattia e aspettativa, la sentenza della Corte di Cassazione

La Cassazione nella sentenza n. 8834/2017, ha stabilito che il licenziamento può avvenire solo al termine di quest’ultimo periodo di assenza giustificata del lavoratore.

La sentenza ha chiarito che qualora sia stata richiesto un periodo di aspettativa, come previsto dal CCNL di riferimento di settore, il periodo di comporto oltre alla malattia deve essere dilatato a tutto il periodo di aspettativa “agganciato” alla malattia.

Quindi, né deriva che, concluso il periodo di comporto entro il quale è vietato licenziare il lavoratore, il datore di lavoro sarà legittimato a risolvere il rapporto di lavoro, se si sarà concluso anche il periodo di aspettativa previsto dal CCNL di settore, essendo solo allora trascorso il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.

Legittimo il periodo di aspettativa dopo la malattia

La Cassazione chiarisce inoltre, che è lecito per il lavoratore assente per malattia, se ulteriormente impossibilitato a riprendere servizio, di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, per sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia.

Il comporto è il periodo limite entro il quale ci si può assentare per malattia senza perdere il posto di lavoro, limite che una volta superato determina il licenziamento.

Riepilogano i giudici della Cassazione, hanno ritenuto legittimo il comportamento del lavoratore, che per evitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, aggancia o sospende la malattia con richieste di ferie e aspettativa, allargando quindi in questo modo il periodo di comporto.

Quindi, in risposta al nostro lettore, il periodo di comporto non si somma con l’aspettativa, ma è consigliabile usare, dopo l’esaurimento del periodo di comporto, le ferie permesso e aspettativa, in vista del licenziamento.

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