Si può continuare a lavorare dopo la pensione? Dal 2009 la legge non lo impedisce, ma bisogna sapere che il contribuente è soggetto a versare le relative imposte sui redditi percepiti che si sommano a quelli della rendita. Non si scappa. Sia che si tratti di prestazioni da lavoro occasionale o autonomo.

Esistono però dei casi in cui al pensionato è vietato cumulare la pensione con altri redditi da lavoro. Si tratta per lo più delle pensioni anticipate che prevedono limiti molto stringenti, ma limitati nel tempo.

Cioè fino alla maturazione dei requisiti per ottenere la rendita di vecchiaia (a 67 anni)

Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione

A decorrere dal gennaio 2009 – come detto – i redditi da lavoro sono interamente cumulabili con le pensioni di vecchiaia, di anzianità e anticipate ordinarie. Pertanto, ogni euro percepito a titolo di reddito da lavoro dopo la pensione è soggetto a tassazione Irpef, così come previsto dalla normativa vigente.

Questa possibilità di cumulare i redditi da lavoro con la pensione è valida solo per coloro che ottengono la pensione col sistema di calcolo misto o interamente retributivo. Per i contributivi puri, invece, ci sono dei limiti anagrafici (almeno 60 anni di età anagrafica per le donne e 65 per gli uomini), contributivi (almeno 40 anni di contribuzione) o combinazione di entrambi (almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica).

E’ quindi importante verificare questi requisiti prima di intraprendere qualsiasi attività lavorativa onde rischiare di vedersi sospesa la pensione. Per quanto riguarda i redditi da lavoro, questi si sommano alla rendita e vanno a costituire l’imponibile su cui saranno pagate le tasse secondo i vari scaglioni Iperf.

Uscita anticipata e limiti di reddito da lavoro

Non è, invece, possibile lavorare se si va in pensione anticipata. O meglio, in deroga rispetto ai requisiti ordinari. Stiamo parlando in particolare di Quota 100, Quota 102, Quota 103.

Oltre ad Ape Sociale e all’assegno ordinario di invalidità, anche se non si tratta di vere e proprie pensioni.

La rendita ottenuta con Quota 100, Quota 102 e Quota 103, di qualsiasi importo sia, è cumulabile solo con redditi da lavoro autonomo fino a 5.000 euro lordi all’anno. Detta soglia vale per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione anticipata e il compimento dell’età pensionabile per il trattamento di vecchiaia.

L’indennità prevista per Ape Sociale è invece cumulabile con redditi da lavoro fino a 4.800 euro all’anno derivante da prestazione occasionale o autonoma. Fino a 8.000 euro all’anno se il reddito è da lavoro subordinato.

Per gli invalidi, infine, l’assegno è cumulabile col reddito da lavoro, ma è soggetto a riduzione del 25% se tale reddito conseguito supera di 4 volte il trattamento minimo Inps (563,74 euro al mese). Al di sopra di tale soglia, l’assegno si riduce del 50%

Sospensione della pensione

In caso di riscontro da parte dell’Inps di redditi da lavoro cumulati con la pensione anticipata di cui sopra, scatta la sospensione dell’assegno. La procedura è automatica e retroattiva. Nel senso che l’Inps, dapprima interrompe il pagamento della rendita e poi recupera anche gli indebiti a partire dall’anno fiscale di competenza in cui sono realizzati i redditi da lavoro.

Molti pensionati, soprattutto autonomi, denunciano spesso l’inizio di attività che comportano il superamento delle soglie consentite in maniera tale da non incorrere in spiacevoli soprese. Chi invece non ottempera a tale obbligo comunicativo rischia di dover restituire somme che potrebbe non disporre incorrendo in un congelamento dei ratei di pensione successivi al momento della ripresa dell’erogazione della stessa.

Riassumendo…

  • Tutti i pensionati possono lavorare e cumulare i redditi.
  • Chi va in pensione anticipata deve rispettare certi limiti di reddito da lavoro.
  • Non c’è limite di cumulo al raggiungimento dei requisiti per la rendita di vecchiaia.
  • Il pagamento della rendita è sospeso a chi supera i limiti di reddito previsti per le pensioni anticipate.