Indennità di disoccupazione Naspi, un lettore ci chiede una domanda specifica: Mia moglie è dipendente di una Azienda privata, ha un contratto a tempo indeterminato con la clausola di un periodo di sospensione dal lavoro. Nel periodo di sospensione ha diritto ad usufruire della disoccupazione? Grazie.

Analizziamo cosa prevede la normativa in questi casi.

Sospensione dal lavoro e Naspi

La sospensione al lavoro, consiste in un periodo di tempo in cui il dipendente non percepisce lo stipendio. Di solito è una conseguenza di un procedimento disciplinare.

La sospensione del lavoro non si configura con il licenziamento quindi in questo caso non si ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi.

Ricordiamo che la Naspi spetta ai lavoratori dipendenti settore del pubblico e privato, che hanno perso il lavoro involontariamente, anche se sono stati licenziati per giusta causa.

Se dopo la sospensione dal lavoro, sua moglie viene licenziata, allora può chiedere l’indennità retribuita Naspi.

La domanda della Naspi va presentata entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite il portale dell’Inps con il pin dispositivo personale, oppure tramite patronato o intermediario abilitato.

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