Lavoro e disoccupazione (NASpI, ASpi e mini ASpi) quando sono compatibili? A fornire importanti chiarimenti arriva la circolare INPS del 23 novembre 2017, n. 174 in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune di reddito. Un breve riassunto della circolare INPS.

Lavoro e disoccupazione NASpI, ASpi e mini ASpi

L’INPS, nello specifico, chiarisce alcuni aspetti e compatibilità con i redditi del soggetto e detta le indicazioni operative, in riferimento alla:

  • compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage, tirocini professionali e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionale;
  • compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse;
  • compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario;
  • effetti dell’iscrizione ad albi professionali e della titolarità di partita IVA sull’indennità di disoccupazione;
  • attività per le quali l’incentivo all’autoimprenditorialità può essere riconosciuto.

Disoccupazione e borse di studio

Nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI  titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale,  pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente, non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione.

In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

Disoccupazione e assegni di ricerca

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria, trova applicazione la disciplina di cui all’art.

9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di Euro 8.000.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a  € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

La compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa, crea una conseguente decadenza dalla prestazione. Tuttavia per evitare disparità di trattamento  è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art.10.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società di capitali

Nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all’art.

9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)

Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

Soci di  società di capitali

Diversamente, per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata, si osserva quanto segue.

E’ iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800.

Fonte: INPS 23 novembre 2017, n. 174