Con la nota n. 1156 del 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito interessanti chiarimenti sui contratti a termine in forma assistita.

Il nuovo orientamento interpretativo riguarda la procedura di contratto assistito previsto dall’art. 8 dl n. 138 del 2011, che consente ai datori di lavoro di superare il limite temporale dei due anni di durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, sottoscrivendo il contratto presso le sedi dell’Ispettorato ubicate sul territorio nazionale.

Il funzionario della sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro non ha compiti di natura certificativa, ma deve accertare anche la genuinità del consenso del lavoratore.

Contratti di lavoro a tempo determinato assistiti: limiti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la nota 8120/2019, l’INL aveva chiarito che il controllo del funzionario della sede territoriale era limitato alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto di lavoro.

La recente nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la n. 1156 del 22 dicembre 2020, ha fornito una concreta risposta ad un quesito dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano relativo ad alcune deroghe alla normativa relativa ai contratti a tempo determinato in deroga assistita.

Rispetto a quanto previsto nella disposizione risalente al 2008, vi sono stati dei cambiamenti tra cui la non obbligatorietà dell’assistenza sindacale che era prevista nel testo originario.

Tra i limiti alle deroghe dell’accordo di prossimità si ricorda il rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi derivanti al nostro Paese per effetto di accordi internazionali o fonti di origine comunitaria.

Inoltre, è previsto il requisito della maggiore rappresentatività comparativa riferito alle organizzazioni sindacali firmatarie.

Contratti a termine in deroga assistita e accordi di prossimità: tempistiche e modalità di stipula

Il contratto a termine o di somministrazione “in deroga assistita” va stipulato quando le parti contrattuali sono giunte alla scadenza dei due anni o del limite previsto dal CCNL applicato.

L’istanza alla sede territoriale dell’INL va presentata dai due soggetti contraenti o dal datore di lavoro, non prima dell’approssimarsi del termine finale.

In presenza di un accordo di prossimità che “agganci” il contratto in deroga assistita ad un contratto di prossimità, il funzionario dovrà accertarsi della sussistenza di una finalità di scopo strettamente correlata allo stesso.