Lavoro a progetto riformato con la legge n. 92 del 2012 e ora l’Inail fornisce istruzioni per la verifica delle false co co pro e illustra le novità sui contratti a progetto, con la circolare 19/02/2013 n. 13.

Circolare Inail n. 13 2013

Nella suddetta circolare, l’Istituto nazionale sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fa il punto sul contratto di lavoro a progetto, su cui recentemente è intervenuta la riforma del lavoro Fornero, la legge n. 92 del 2012 che ha messo mani sulla disciplina della collaborazione coordinata e continuativa a progetto, “con l’obiettivo di contrastarne un uso non corretto, mediante apposite restrizioni alla possibilità del datore di lavoro di avvalersi di tale tipologia contrattuale”, si legge nella circolare.

Lavoro a progetto  e i chiarimenti del Ministero

Già a suo tempo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposita circolare aveva avuto modo di fornire indicazioni e chiarimenti interpretativi sulle modifiche apportate dalle nuove disposizioni in  tema di requisiti del progetto, di corrispettivo dovuto al collaboratore e di profili sanzionatori.  ( Si veda il nostro articolo Contratti a progetto esclusi per operatori di call center).

La definizione di progetto

Ora l’Inail impartisce le sue istruzioni in tema di contratto a progetto secondo le novità 2012. Innanzitutto la stessa definizione di lavoro a progetto, ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘outbound’ per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dal CCNL di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e  senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto in sé deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera  riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per  l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Inoltre si chiarisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. È abrogato, quindi, con effetto dal 18 luglio 2012, data dell’entrata in vigore della riforma Fornero, il riferimento ai “programmi di lavoro o fasi di esso”, contenuto nella precedente previsione normativa.  Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale e deve individuare il suo contenuto caratterizzante e il risultato finale idoneo a realizzare  uno specifico e circoscritto interesse del committente obiettivamente verificabile. Il progetto, si legge nella circolare Inail, non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, ma deve avere una necessaria specificità e autonomia di contenuti e obiettivi. Dopodichè vengono elencati tutti i rapporti di lavoro che non possono inquadrarsi come collaborazione coordinata e continuativa a progetto e per cui si rimanda al nostro articolo 

Conversione lavoro a progetto in subordinato

La circolare Inail del 19 febbraio 2013 fa il punto anche sulla possibile conversione del rapporto di lavoro a progetto, co co pro, in rapporto di lavoro subordinato. Il tutto gioca sull’esistenza o meno del progetto, per cui possiamo avere una presunzione legale assoluta o relativa. Se manca il progetto opera una presunzione legale assoluta circa la natura subordinata del rapporto di lavoro , stessa cosa quando manca l’indicazione del progetto, senza possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova contraria  ovvero  il progetto si limita a riprodurre l’oggetto sociale dell’impresa. La presunzione relativa di subordinazione invece opera nelle ipotesi in cui si ricorre al lavoro a progetto per dissimulare rapporti di lavoro  subordinato.  In tali casi opera la conversione del contratto di lavoro a progetto in lavoro subordinato.

A tal proposito la riforma del lavoro ha aggiunto all’art. 69, comma 2 del d. lgs. 276/2003 il seguente periodo: “ salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Le novità per i lavoratori a progetto si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dopo il 18/7/2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 e di conseguenza, alle collaborazioni a progetto in corso a tale data si continuano ad applicare le norme vigenti fino al termine finale previsto nel contratto. 

Il corrispettivo dei lavoratori a progetto

Per ciò che riguarda poi il  corrispettivo nel contratto a progetto, si prevede che il compenso del collaboratore non possa essere inferiore ai minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

L’obbligo assicurativo 

L’Inail si sofferma anche sull’obbligo assicurativo, prevedendo che questo per il personale occupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto continua a essere assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle innovazioni apportate dalla Riforma del lavoro ai requisiti del progetto .  Per quanto poi riguarda il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati, per cui il premio assicurativo dovuto – ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente – è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

L’attività di vigilanza

Detto ciò, l’Inail fornisce le istruzioni operative per il personale ispettivo, ricordando che il mutato quadro normativo per il lavoro a progetto è in vigore per i  contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della più volte citata legge 92/2012.  Nel corso dell’accertamento, il funzionario di vigilanza che non ravvisi nel contratto uno specifico progetto o verifichi che l’individuazione del progetto si traduce in una vuota “clausola di stile”,  finalizzata a dissimulare il reale rapporto di lavoro, procederà alla riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  Il funzionario di vigilanza dovrà pertanto accertare la sussistenza dei requisiti di ricorrenza del progetto come sopra illustrati. Se questi mancano il progetto dovrà ritenersi assente, con la conseguenza , dal punto di vista sanzionatorio, della trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dalla data di costituzione dello stesso.