Le detrazioni al 110% previste dal decreto Rilancio spettano nel rispetto di specifici limiti soggettivi ossia

relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

 

Difatti, anche laddove l’inquilino effettua dei lavori detraibili al 110% sull’immobile locato e contestualmente il proprietario dell’immobile si avvale della detrazione su altri due immobili, la detrazione non è preclusa.

 

I limiti sono soggettivi.

Il super bonus al 110%

 

L’art.119 del D.L. 34/2020 ha previsto delle detrazioni fiscali maggiorate per specifici lavori effettuati su immobili residenziali.

 

In particolare si può scaricare dalle tasse il 110% delle spese sostenute in riferimento ai seguenti interventi:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Difatti, tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Interventi che possono essere effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

La detrazione è effettuata in 5 quote annuali di pari importo.

 

In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Il fornitore non è obbligato a praticare lo sconto.

A chi spetta il super bonus?

 

Il super bonus può essere riconosciuto a:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni  rientrano tra i beneficiari del 110% nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

Ad esempio, si pensi allo studio dentistico che si trova all’interno di un condominio residenziale oggetto di lavori.

 

In tale caso, anche il professionista potrà beneficiare del 110%.

I limiti soggettivi

ll Super bonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tuttavia, tale limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

 

In altri termini, la norma esclude (Fonte portale Agenzia delle entrate):

 

  • la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Super bonus
  • per più di due immobili,

 

prescindendo dal titolo di possesso degli stessi.

 

Dunque, non fa differenza se lo stesso soggetto detiene gli immobili a titolo di locazione, proprietà ecc.

Inquilino e proprietario dell’immobile: lavori contestuali

Una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative. A prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

 

E’ la stessa Agenzia delle entrate a confermarlo con le Fan pubblicate sul portale telematico del super bonus al 110%.