E’ possibile portare in detrazione dall’Irpef il 50% di quanto speso per lavori condominiali di ristrutturazione ordinaria e straordinaria.

Fino al 31 dicembre 2016, infatti, lo Stato italiano riconosce un bonus pari al 50% per le ristrutturazioni di parti comuni. I singoli condomini, quindi, potranno detrarre dall’Irpef le spese sostenute per gli interventi all’interno dei condomini sulle parti comuni.

In tali interventi rientrano le ristrutturazioni edilizie, la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per gli interventi volti alla riqualificazione energetica, invece, la detrazione è del 65% così come per le misure antisismiche.

Quali spese sono detraibili al 50% e quali requisiti sono richiesti ai singoli condomini?

La spesa, innanzitutto, deve essere stata sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016, così come stabilito dalla legge di Stabilità 2016. I condomini possono, quindi, fruire del bonus mobili associato alle ristrutturazioni fino al 31 dicembre 2016.

Il tetto massimo di spesa ammessa dal bonus lavori condominiali è pari a 96mila euro. Per fruire della detrazione del 50% i condomini devono effettuare il pagamento della spesa tramite bonifico bancario o postale intestato al condominio che ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione che attesti la spesa, quale fatture e ricevute con l’indicazione del costo della manodopera e la realizzazione degli interventi. E’ sempre a cura del condominio la conservazione delle ricevute di bonifici effettuate dai condomini.

Ai singoli condomini per poter accedere alla detrazione serve soltanto l’atestazione dei lavori condominiali rilasciata dall’amministratore di condominio. Nei condomini dove, così come previsto dalla legge, non occorre la nomina di un amministratore, per poter fruire della detrazione lavori condominiali è necessario provvedere a richiedere all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice fiscale di condominio eseguendo tutti gli adempimenti richiesti a nome dello stesso condominio.

I lavori condominiali per poter detrarre le spese, devono essere eseguiti sulle parti comuni del condominio.

Le parti comuni dell’edificio sono:

  •  il terreno su cui sorge l’edificio, le fondamenta, i muri maestri, i tetti, i balconi, i portoni, le scale, gli androni, i portici, i cortili e in generale, tutte le parti dell’edificio usate da tutti i condòmini.
  • i locali per la portineria, alloggio del portiere, la lavanderia, del riscaldamento centrale e per tutti gli altri servizi in comune;
  • le opere e tutte installazioni che servono all’uso e al godimento comune, come ad esempio gli ascensori, le cisterne, le fognature, gli impianti per l’acqua, gas, luce, riscaldamento fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.