Il decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 77 del 2021) stabilisce che per la realizzazione dei lavori ammessi al bonus 110 si presenta la CILA al comune. Ciò, in quanto, lo stesso decreto classifica tali lavori come “manutenzione straordinaria”.

Ma come comportarsi laddove ci si trovi di fronte a interventi già iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto Semplificazioni e che richiedono poi variazioni in corso d’opera? Bisogna, comunque, presentare la CILA oppure basta il procedimento amministrativo iniziale che ha interessato l’inizio degli interventi?

La CILA – Superbonus

A seguito delle novità previste dal decreto Semplificazioni, è introdotto il nuovo modello denominato CILA – Superbonus, il quale è unico a livello nazionale.

Nel modello, a fronte di lavori da bonus 110, bisogna attestare:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (come nel caso di titolo edilizio in sanatoria con riguardo all’edificio per il quale sia stata presentata l’istanza di condono edilizio)
  • ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Lavori nel bonus 110 già iniziati

Per gli interventi già in corso d’opera finalizzati al bonus 110 già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del decreto Semplificazioni, si hanno due possibilità, ossia:

  • proseguire con la procedura già in essere
  • oppure presentare il modello CILA – Superbonus.

In quest’ultimo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi, l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA – Superbonus.

Il modello può essere utilizzato anche laddove occorre comunicare al comune delle variazioni in corso d’opera su lavori già iniziati.

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