Le diciture “late di soia” e “latte di riso” non sono più a norma poichè i prodotti vegetali non possono essere paragonati a quelli di origine animale come il latte, lo yogurt. A stabilrlo la Corte di Giustizia Europea  secondo cui non importata se la bevanda commercializzata specifichi sulla confezione che si tratta di una bevanda di origine vegetale. Per l’Unione Europea non si tratta di latte e quindi è vietato per soia e riso utilizzare il nome latte.

Il nome latte può essere applicato soltanto a prodotti lattiero-caseari e non a quelli vegetali.

Non essendo la norma retroattiva nei negozi potremo ancora trovare confezioni con la dicitura “latte di soia” ma da adesso in poi le aziende dovranno utilizzare sulle confezioni la dicitura “bevanda al gusto di soia”.

I termini latte, burro,panna, yogurt, d’ora i avanti potranno essere utilizzati soltanto per prodotti di origine lattiero-caseari poichè un animale come la mucca, la pecora o la capra, è un animale mentre una pianta è una pianta e le due cose non vanno confuse poichè i prodotti delle piante sono vegetali e quindi non si può parlare di latte di soia e di riso.

A tal riguardo esiste un regolamento dal 2007 con il quale si stabiliva che il termine “latte” poteva essere riferito soltanto a “rodotto dalla secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione”.

La sentenza della  Corte di Giustizia UE, però non riguarda il latte di cocco e quello di mandorla che potranno essere chiamati ancora latte.