La manovra di bilancio 2020 ha nuovamente previsto che non può applicare il forfait chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). A tale limite concorrono, quindi, anche gli assegni di ricerca in quanto considerati, ai sensi della lett. c) comma 1 art. 50 del TUIR, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti oltre ad essere esenti da IRPEF secondo quanto disposto dall’art.

4 Legge n. 476 del 1984. Quest’ultima disposizione normativa prevede, infatti, che sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all’art. 75 del DPR n. 382/1980 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della Legge n. 80/1063, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l’assistenza scolastica nell’ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo. Sulla base di quanto anzidetto, pertanto, ad esempio, un ingegnere con partita IVA che nel 2019 ha percepito redditi da lavoro dipendente per euro 25.000 ed un assegno di ricerca di 6.000 euro è stato costretto a non poter essere forfettario nel 2020 non avendo rispettato la sopramenzionata causa di esclusione.

Regime forfettario, chi resta fuori: requisiti ed esclusi

Per completezza informativa, si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2020, da quest’anno non può essere forfetario, chi, nell’anno precedente (requisiti di cui al comma 54 Legge 190/2014):

  1. ha conseguito ricavi/compensi annui non superiori a 65.000 euro indipendentemente dal codice ATECO dell’attività (dunque, unico requisito);

  2. ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Sono altresì esclusi dal regime (cause di esclusione di cui al comma 57 Legge n. 190 del 2014):

  1. i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

  2. i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

  3. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;

  4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

  5. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;

  6. i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).