L‘amicizia su Facebook può essere causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 c.p.c., è quanto ha stabilito il TAR del capoluogo sardo con sentenza del 3 maggio 2017.

Il caso

Il caso è nato in riferimento allo svolgimento di un concorso scolastico, i ricorrenti affermavano che le operazioni della Commissione fossero viziate dai rapporti tra i commissari e i singoli concorrenti, non si trattava di una semplice conoscenza, ma di amicizia risultante dal social network Facebook, i ricorrenti si sono appellati alla causa di incompatibilità ai sensi dell’art.

51 c.p.c.

La norma che regola l’incompatibilità ai sensi dell’art. 51 comma 1 detta che: è stabilito che versa in stato di incompatibilità assoluta, con conseguente obbligo di astensione, pena l’illegittimità di tutte le operazioni compiute, colui (o la cui moglie) è “parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione o convivente o commensale abituale” di un candidato. Persone legate ad una cerchia di amici, con interessi comuni “ commensale abituale”.

La sentenza

Il TAR di Cagliari con la sentenza n. 281 del 3 maggio 2017, in virtù di quanto esposto, analizza l’amicizia sul social network, di candidati e commissari al concorso. I giudici sardi chiariscono che “il funzionamento di Facebook consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute”.

La sentenza conclude: “laddove il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude, per pura logica, l’occasionalità della stessa, non è certo Facebook in sé che può concretizzare una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c., né, tanto meno, l‘amicizia su Facebook può essere considerata indice di commensalità abituale”.

Il TAR riprende la decisione della Corte di Cassazione francese,n. 1 del 5 gennaio 2017, nella sentenza viene evidenziato che per ora viene escluso che l’amicizia su Facebook possa pregiudicare l’imparzialità di giudizio.

Tante le sentenze che vedono protagonista il noto social network

Tante le sentenze che vedono protagonista il social network più popolare “Facebook”, usato non solo per amicizie e condividere, ma anche per insulti ecc… Ma insultare su Facebook costa caro.

La stessa Suprema Corte ha definito Facebook come una immensa piazza immateriale, il social network viene riconosciuto come un luogo pubblico e proprio per questo la pubblicazione di un’offesa o di un insulto sulla bacheca di un utente rientra nel reato di diffamazione aggravata.

Insulti su Facebook: si commette reato di diffamazione aggravata