Bocciatura per il superbonus e sufficienza per la fatturazione elettronica.

In sintesi, può essere così riassunto il giudizio di parifica della Corte dei Conti sul rendiconto statale 2021.

Il superbonus così come gli altri sconti fiscali rappresentano un elemento distorsivo del prelievo. Sulla fatturazione elettronica invece, la Corte dei conti sembrerebbe suggerire un’estensione generalizzata anche per le partite iva con una soglia di ricavi/compensi inferiore a 25 mila euro.

Il giudizio sul superbonus

Un giudizio piuttosto critico da parte della Corte dei Conti riguarda il superbonus e gli altri bonus edilizi.

Nel documento della Corte dei Conti si legge che:

Le spese fiscali costituiscono un elemento di distorsione del prelievo – configurando in molti casi dei benefici non sempre giustificati per gruppi specifici di soggetti, con effetti distributivi non sempre auspicabili – e allo stesso tempo una perdita di gettito non irrilevante, che si quantifica in alcuni punti di PIL.

Sulle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, la Corte dei Conti segnala che le prime cessioni e gli sconti comunicati all’Agenzia, a decorrere dal mese di ottobre 2020 e fino a tutto il 2021, ammontano a circa 38,4 miliardi di euro, per oltre 4,7 milioni di comunicazioni.  Relativamente ai dati delle fruizioni in compensazione dei vari bonus edilizi, fino al 23 febbraio 2022 sono stati utilizzati in F24 circa 2 miliardi di euro dei crediti d’imposta in parola. Tale importo si riferisce alle fruizioni relative alle sole rate dei vari crediti d’imposta maturate negli anni 2021 e 2022, relative alle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Cessione del credito e sconto in fattura. Gli illeciti più frequenti

Sempre sulla cessione del credito superbonus e altri bonus edilizi, gli illeciti emersi con maggiore frequenza riguardano:

  • lavori edilizi necessari a conferire il diritto alla detrazione (e, conseguentemente, la facoltà di
    cessione del credito) non avviati;
  • crediti oggetto di plurime cessioni “a catena” che coinvolgono imprese con la medesima sede e/o con gli stessi legali rappresentanti, sovente nullatenenti, irreperibili e/o gravati da precedenti penali;
  • veri e propri “caroselli” di compravendite strumentali;
  • immobili sui quali sarebbero stati eseguiti gli interventi agevolati non riconducibili ai beneficiari originari delle detrazioni (primi cedenti);
  • lavori edilizi incompatibili con le dimensioni imprenditoriali dei soggetti che li avrebbero effettuati e che acquistano la titolarità dei crediti con lo “sconto in fattura”;
  • provviste ottenute con la monetizzazione dei crediti trasferite all’estero o reinvestite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (es. criptovalute).

Fatturazione elettronica

Sulla fatturazione elettronica ora estesa anche ai contribuenti in regime forfettario, dopo l’ok dell’Unione europea, la Corte dei conti suggerisce un’estensione generalizzata.

Nel documento si legge che:

Non vanno, inoltre, trascurati i benefici che possono derivare da un passaggio generalizzato alla fatturazione elettronica ai fini della gestione completamente automatizzata dei processi di registrazione,
liquidazione e dichiarazione IVA e dell’erogazione dei servizi di precompilazione delle dichiarazioni

Liquidazione e dichiarazione Iva che naturalmente non riguardano i contribuenti in regime forfettario.