La cessione dell’abitazione prima del decorso del quinquennio, concordata con il coniuge a seguito di separazione civile (ossia quella fatta dinanzi al sindaco) e non omologata da un giudice, porta con se la decadenza dall’agevolazione prima casa goduta al momento dell’acquisto. Ciò in quanto la separazione fatta dinanzi al sindaco (c.d. separazione semplificata), con assistenza legale facoltativa, non prevede pattuizioni patrimoniali. E’ il chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 80/E del 2020. Il caso riguarda un signore che insieme alla moglie, ha acquistato nel 2014 un immobile abitativo beneficiando delle agevolazioni.

Nell’ottobre 2018 lo stesso signore si è separato consensualmente dal coniuge, con accordo di separazione siglato davanti all’ufficiale di stato civile del Comune ed a novembre dello stesso anno 2018 la predetta abitazione viene venduta ad un terzo soggetto in accordo con l’ex moglie. Ad oggi il signore istante non è nelle condizioni di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione. E’ stato, dunque, chiesto all’Amministrazione finanziaria se la cessione a terzi del suddetto immobile, “concordata consensualmente con il coniuge ma in assenza di una omologazione di detto accordo da parte di un Giudice, comporti la decadenza dalle suddette agevolazioni. In altri termini è chiesto se viene a configurarsi la causa di decadenza dal beneficio secondo cui si decade dall’agevolazione nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l’immobile acquistato con le agevolazioni in argomento e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale.

La separazione semplificata

La separazione civile c.d. semplificata è prevista ex lege dall’art. 12 del Decreto-legge n. 132 del 2014. Con esso il legislatore prevede che che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’art.

3, comma a, numero 2), lettera b), della Legge n. 898/1970, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In merito alla procedura, il sindaco riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate (allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio). L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale e deve essere compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni dei coniugi. L’accordo inoltre deve tener conto dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Le ragioni dell’istante

Il signore istante ritiene che la decadenza non si può verificare in quanto, anche se da un lato l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 9 settembre 2019, n. 80, facendo propri i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7966 del 2019, ha escluso la perdita dei benefici nell’ ipotesi di cessione a terzi dell’immobile agevolato, “ma per la sola casistica di patti di divisione dei beni, con trasferimento a terzi, siglati alla presenza di un giudice”, dall’altro lato, tuttavia, il Ministero dell’interno, nella Circolare del 28 novembre 2014, n. 19 il ha affermato che “anche l’accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

Inoltre l’istante richiama anche le disposizioni contenute all’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale prevede un regime impositivo speciale relativo ai trasferimenti patrimoniali tra coniugi a seguito di separazione o divorzio ricomprendendo “nell’alveo dell’agevolazione tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso”.

L’Agenzia delle Entrate non è d’accordo

Secondo l’Amministrazione finanziaria la tesi dell’istante non può essere accolta per due ordini di motivi. In primis viene evidenziato che l’art. 12 del decreto-legge n. 132 del 2014, espressamente prevede che l’accordo di separazione dinanzi al sindaco “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale“. Pertanto ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale, e quindi “non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui al richiamato art. 19”, la cui ratio, si ribadisce, è quella di “favorire gli atti e le convenzioni ” che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio. In secondo luogo non è nemmeno da prendere in considerazione la Risoluzione n. 80 del 2019 dal momento che la stessa si riferisce alla diversa ipotesi in cui la separazione si realizza nell’ambito dell’istituto della negoziazione assistita di cui all’art. 6 del citato decreto legge